Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 settembre 2006

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno
dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile,
sia stata da questo effettivamente conosciuta ovvero che non sia stata
da questo conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacché, ove
le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo
nell’ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra il principio
fondamentale della tutela della buona fede e dell’affidamento
incolpevole.

Disegno di legge 10 novembre 2003, n.4470

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Elettra Deiana, n. 4470 del 10 novembre 2003: “Disposizioni concernenti gli effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici”. ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme relative al matrimonio e al suo scioglimento e/o annullamento, attuative del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la […]

Sentenza 21 marzo 2003, n.11137

Cassazione Civile. Sezione Prima. Sentenza 21 marzo 2003, n. 11137. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Giuseppe V. A. MAGNO Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto […]

Sentenza 05 luglio 1971, n.169

Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato
non ha assunto l’obbligo di non introdurre nel suo ordinamento
l’istituto del divorzio. Non puo’ argomentarsi in contrario dal
riferimento dell’art. 34 al “sacramento del matrimonio”, giacche’
l’espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla
formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la
Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un
sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le
connesse caratteristiche di indissolubilita’, esso sia stato altresi’
riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed
infatti, l’espressione piu’ non ricorre nell’art. 5 della legge 27
maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l’attuazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu’
semplicemente stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti un
ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico
produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del
matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato
civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti”.