Sentenza 21 gennaio 2006, n.77
Nel pubblico impiego il trattamento economico consegue ad un preciso
inquadramento “autoritativo”, definito nell’ambito
dell’organizzazione dell’ente; ogni doglianza relativa presuppone
pertanto la tempestiva impugnativa dell’atto di riferimento (nel
caso di specie, un cappellano ospedaliero lasciava quale erede
universale l’ente morale ricorrente, il quale avanzava, nei confronti
dell’azienda sanitaria locale, una serie di pretese econimiche
connesse al relativo rapporto di pubblico impiego; pretese considerate
inammissibili dal Tribunale adito, in quanto concernenti atti divenuti
ormai inoppugnabili)