Sentenza 07 aprile 2011, n.115
L’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n.
125, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali
del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non
attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e
temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti –
viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in
quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità
amministrativa in un ambito, quello della imposizione di
comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei
consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo
dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare,
di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Tale norma
deve pertanto ritenersi illegittima nella parte in cui comprende la
locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».