Sentenza 01 marzo 1971, n.32
L’art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per
l’applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l’Italia,
relativamente al matrimonio, è costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere
impugnata solo per una delle cause menzionate nell’art. 12 e non anche
perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si é determinato a
contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di
incapacità naturale.