Decreto 03 luglio 2009
L’istituto dell’amministrazione di sostegno non trasferisce sul
legale rappresentante il potere incondizionato di disporre della
salute della persona in stato di totale incoscienza; questo infatti
comporterebbe un vero e proprio conflitto, tra la volontà del
paziente e quella, magari opposta, del legale rappresentante. La
nomina dell’amministrazione di sostegno comporta, invece, il potere
di manifestare la volontà della persona che si trovi in condizioni di
incapacità; in altri termini non il potere di decidere “al posto”
o “per” l’incapace, ma il potere di decidere “con”
l’incapace esprimendo la volontà che il paziente esprimerebbe, ove
non gli fosse impedito dall’infermità.