Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 03 luglio 2009

L’istituto dell’amministrazione di sostegno non trasferisce sul
legale rappresentante il potere incondizionato di disporre della
salute della persona in stato di totale incoscienza; questo infatti
comporterebbe un vero e proprio conflitto, tra la volontà del
paziente e quella, magari opposta, del legale rappresentante. La
nomina dell’amministrazione di sostegno comporta, invece, il potere
di manifestare la volontà della persona che si trovi in condizioni di
incapacità; in altri termini non il potere di decidere “al posto”
o “per” l’incapace, ma il potere di decidere “con”
l’incapace esprimendo la volontà che il paziente esprimerebbe, ove
non gli fosse impedito dall’infermità.

Decreto 04 giugno 2008, n.297

Visto il combinato disposto del nuovo art. 404 c.c. e dell’art. 6
della Convenzione di Oviedo
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2119], di cui è
stata autorizzata la ratifica in Italia con legge n. 145 del 2001,
può essere disposta la nomina di un amministratore di sostegno, che
agisca in nome e per conto del paziente nel caso di sopravvenuta
incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo (nella
fattispecie, tale amministatore veniva riconosciuto dal Giurice
tutelare legittimato a negare il consenso ad emotrasfusioni, anche in
caso di pericolo di vita del paziente; cfr., in questo stesso senso,
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4818])