Sentenza 18 settembre 2014, n.19691
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato
(cfr. Cass. civ. sezione i n. 12144 del 9 dicembre 1993) che la
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica)
assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella
diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto
alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del
matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del
consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo
di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale
(art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta
diversità non investe un principio essenziale
dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine
pubblico.