Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 settembre 2014, n.19691

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato
(cfr. Cass. civ. sezione i n. 12144 del 9 dicembre 1993) che la
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica)
assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella
diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto
alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del
matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del
consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest'ultimo
di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale
(art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta
diversità non investe un principio essenziale
dell'ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine
pubblico.

Sentenza 03 novembre 2006, n.1785

La nullità del matrimonio, pronunziata in applicazione del punto n. 3
del canone 1095, si riferisce ad ipotesi in cui il soggetto, pur
volendo il matrimonio ed essendo in grado di sufficientemente
comprenderne gli obblighi essenziali, non è, tuttavia, in grado di
adempierli. In tali ipotesi, è’ irrilevante la mancata opposizione
del coniuge, innanzi al Tribunale ecclesiastico, alla pronunzia di
nullità, ai fini del diritto al risarcimento del danno (Nel caso di
specie, la nullità del matrimonio era stata dichiarata dal giudice
ecclesiastico per la accertata “incapacità” e/o “impossibilità” di
“assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”, da parte di
soggetto tossicodipendente).

Sentenza 17 settembre 1993, n.1336

Nel procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio per “incapacità di assumere gli obblighi
matrimoniali” da parte della donna, devono intendersi rispettati i
principi della difesa e del contraddittorio nel caso in cui costei sia
evocata in giudizio in proprio e non nella persona di un curatore
speciale e si accerti che, vuoi nel giudizio canonico, vuoi nel
giudizio di delibazione, la sua capacità di agire rimasta integra
(nella specie: non risultava interdetta né inabilitata). La
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
per “defectus discretionis iudicii”, o per “incapacitas assumendi
onera coniugalia” non contraria all’ordine pubblico che non di per
sé leso dalla mera diversità tra le cause di nullità nei due
ordinamenti, ma assume portata impeditiva solo qualora sia superato
quel margine di discrezionalità che il nostro ordinamento si imposto
per la specialità del diritto canonico. Tali cause, peraltro, non si
discostano sostanzialmente dalla previsione di cui all’art. 120
c.c., né dato alla Corte di Appello il potere di esaminare il merito.
Nell’ipotesi di esecutività di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio applicabile la disciplina prevista dall’art.
129 c.c. non essendo riscontrabile alcuna differenza di regime tra gli
effetti personali e patrimoniali della nullità del matrimonio
concordatario rispetto a quella del matrimonio civile. Nel
procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità
del matrimonio, ed ai fini della emanazione di provvedimenti economici
ex art. 8 n. 2 dell’Accordo 18 febbraio 1984, le conclusioni di
carattere patrimoniale assunte nella causa di cessazione degli effetti
civili pendente tra le stesse parti non hanno alcuna influenza, data
la diversa natura sia delle domande nei due giudizi, sia della
sentenza che li conclude, sia degli effetti che ne conseguono.