Sentenza 08 luglio 1993, n.7482
La sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento
per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 Cod. pen.) ha
efficacia vincolante, rispetto alle persone che abbiano partecipato al
procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di
nullità della trascrizione di matrimonio contratto dall’incapace
stesso, siccome contenente l’accertamento sullo stato di capacità
della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale,
trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli
appositi strumenti, mediante un’operazione mentale non dissimile,
salva la complessità e difficoltà, da ogni altra diretta ad
acquisire nozione concreta della realtà esterna.