Sentenza 04 giugno 1992, n.290
Lo stato di non obbligo per i non avvalentisi dell’insegnamento di
religione cattolica vale a separare il momento dell’interrogazione di
coscienza sulla scelta di liberta’ di religione o dalla religione, da
quello delle libere richieste individuali alla organizzazione
scolastica, sicche’ non hanno rapporto con la liberta’ religiosa le
modalita’ di impegno o disimpegno scolastico connesse
all’organizzazione interna della scuola. Pertanto gli inconvenienti di
fatto lamentati – con particolare riferimento alla scuola elementare o
dell’obbligo – per i non avvalentisi (inserimento di una didattica
facoltativa nel normale orario di lezioni e, quindi, anche in ore
intercalari, con conseguente possibile temporaneo allontanamento del
minore dall’istituto scolastico) sono privi di rilievo costituzionale.
(Inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell’art. 9, numero 2, della
legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett. b), numero 2, del
relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono,
quanto meno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione
dell’insegnamento della religione cattolica all’inizio od alla fine
delle lezioni).