Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 gennaio 2010, n.936

Quando siano provati la fonte dell’obbligazione ed il fatto storico
dell’avvenuto adempimento e si controverta soltanto in ordine
all’esattezza di quest’ultimo, spetterà al debitore della
prestazione, quale che ne sia la posizione processuale, provare
l’esattezza dell’adempimento, al fine dell’accoglimento della propria
domanda o eccezione. Tali principi non possono ritenersi inapplicabili
in materia di appalto, le cui disposizioni speciali non derogano alla
regola generale, che governa l’adempimento del contratto con
prestazioni corrispettive, comportante che l’appaltatore che agisca in
giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di
provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e,
quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle
regole dell’arte (nel caso di specie, dunque, in cui la parte
attrice – una società incaricata di realizzare un impianto di
sonorizzazione di un santuario – ha agito per ottenere l’adempimento
dell’obbligazione di pagamento e quella convenuta appellante – ente
ecclesiastico – ha opposto la risoluzione del contratto per
inadempimento della sinallagmatica prestazione dovuta dalla
controparte, erroneamente i giudici di appello, in un contesto nel
quale erano incontroverse la sussistenza dell’obbligazione degli
appaltatori e la sola consegna dell’opera, ma controversa l’idoneità
di questa all’uso convenuto, hanno ritenuto la committente gravata
dall’onere di provare la sussistenza dei difetti della stessa, senza
tener conto che la committente aveva rifiutato di adempiere la propria
controprestazione, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1667
u.c. c.c. a seguito dell’esito negativo del collaudo).

Sentenza 07 aprile 1995

La partecipazione in qualità di membro ad un seggio elettorale non
costituisce in se stessa attività politica che possa entrare in
conflitto con il credo religioso di appartenenza, poiché è noto, che
i membri che la compongono devono agire con imparzialità e
neutralità. Pertanto, attua un comportamento delittuoso il Testimone
di Geova che si astiene dall’adempiere al dovere civico di
presidente del seggio elettorale non rilevando l’obiezione di
coscienza per motivi religiosi.

Sentenza 12 ottobre 1992, n.761

Il patronato su di una chiesa parrocchiale posta su un terreno di
proprietà privata, quale complesso di situazioni giuridiche
inseparabilmente congiunte al bene cui è annesso, ha natura reale e
pertanto, in caso di trasferimento del possesso del bene passa, con
tutti i relativi diritti ed oneri, all’acquirente. Il titolo di
patrono può competere anche a persone giuridiche laicali, comprese le
società commerciali. Il diritto di patronato si estingue ipso iure ed
ex tunc nel caso di permanenza dell’inadempimento dei relativi oneri
da parte del titolare, trascorso inutilmente il termine perentorio
entro il quale l’ordinario abbia ingiunto al patrono di provvedere,
rimanendo in ogni caso esclusa la possibilità di chiedere
l’esecuzione coattiva o in forma specifica delle prestazioni
patrimoniali accessorie, nonché il rimborso delle spese per
riparazioni straordinarie anticipate dal beneficiario.