Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 gennaio 2010, n.936

Quando siano provati la fonte dell’obbligazione ed il fatto storico
dell’avvenuto adempimento e si controverta soltanto in ordine
all’esattezza di quest’ultimo, spetterà al debitore della
prestazione, quale che ne sia la posizione processuale, provare
l’esattezza dell’adempimento, al fine dell’accoglimento della propria
domanda o eccezione. Tali principi non possono ritenersi inapplicabili
in materia di appalto, le cui disposizioni speciali non derogano alla
regola generale, che governa l’adempimento del contratto con
prestazioni corrispettive, comportante che l’appaltatore che agisca in
giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di
provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e,
quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle
regole dell’arte (nel caso di specie, dunque, in cui la parte
attrice – una società incaricata di realizzare un impianto di
sonorizzazione di un santuario – ha agito per ottenere l’adempimento
dell’obbligazione di pagamento e quella convenuta appellante – ente
ecclesiastico – ha opposto la risoluzione del contratto per
inadempimento della sinallagmatica prestazione dovuta dalla
controparte, erroneamente i giudici di appello, in un contesto nel
quale erano incontroverse la sussistenza dell’obbligazione degli
appaltatori e la sola consegna dell’opera, ma controversa l’idoneità
di questa all’uso convenuto, hanno ritenuto la committente gravata
dall’onere di provare la sussistenza dei difetti della stessa, senza
tener conto che la committente aveva rifiutato di adempiere la propria
controprestazione, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1667
u.c. c.c. a seguito dell’esito negativo del collaudo).