L’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede
l’esenzione dall’ICI per gli immobili, utilizzati da enti non
commerciali, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
L’art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 446/1997 ha tuttavia in
parte modificato la portata applicativa della norma suddetta,
disponendo che i Comuni possano stabilire che il diritto all’esenzione
in questione competa solo ove i fabbricati “oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore”. Ne
discende che, in base alla normativa previgente, applicabile sino al
31.12.1997, deve ritenersi che l’esenzione dall’ICI, spetti anche a
soggetti diversi dagli enti non commerciali, essendo sufficiente che
gli stessi abbiano dato in locazione i beni ad alcuno di tali
soggetti, e che costoro li utilizzino per l’espletamento di una delle
attività previste dalla precitata disposizione dell’art. 7. Ciò
posto, la Corte ritiene rilevante in causa e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto
art. 59, comma 1°, lett. c) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.
446, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. La
sopravvenuta disposizione dell’art. 59, infatti, impone una
irragionevole rilettura dell’art. 7, comma 1, lett. i), che contrasta
con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva desumibili
dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto esonera taluni
soggetti dal concorso alla spesa pubblica, prescindendo dalla
manifestazione di ricchezza e di capacità economica espressa dal bene
posseduto, avendo altresì riguardo a requisiti soggettivi ed
oggettivi posseduti da terzi; inoltre, vulnera la riserva di legge –
desumibile dall’art. 23 Cost. – assegnando agli enti locali il potere
di stabilire con norme regolamentari presupposti impositivi e casi di
esenzione.