Ordinanza 09 maggio 2011
L’immissione, di qualunque natura essa sia, assume connotato
illecito laddove essa travalichi la “normale tollerabilità” (art.
844 c.c.) . In particolare, detto giudizio di tollerabilità deve
elaborarsi tenendo in considerazione la “condizione dei luoghi” e
comparando le contrapposte esigenze, riferibili alla causa del fatto
immissivo e a colui che le subisce. (Nel caso di specie, la pretesa
dei ricorrenti, volta in via cautelare d’urgenza all’adozione di
un provvedimento di interdizione dell’utilizzo parziale degli
impianti sportivi della Parrocchia è apparsa accoglibile laddove
temporalmente circoscritta). Deve, inoltre, rilevarsi che la vicinanza
tra le strutture parrocchiali e i vicini immobili adibiti ad
abitazione e l’orario mattutino dello scampanio sono circostanze
valorizzabili per inferire una valenza immissiva del conseguente suono
che, in ragione della sua protrazione, può travalicare la
tollerabilità. Nel caso di specie, le concorrenti esigenze, di
tranquillità dei ricorrenti e di richiamo della parrocchia
(estrinsecazione, quest’ultima, del diritto all’esercizio del
culto, assistito da garanzia sia costituzionale (art. 7) che
legislativa, espressa, quest’ultima, dall’art. 2 della legge
25.03.1985 n. 121, recante le modifiche al Concordato Lateranense
dell’11 febbraio 1929) sono contemperabili ed entrambe
perseguibili in sede cautelare restringendo temporalmente lo
scampanio delle ore 7,00 entro i venti secondi di rintocchi.