Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 maggio 1995, n.149

L’asimmetria sussistente nell’ordinamento quanto alla differente
tutela accordata alla liberta’ di coscienza del testimone nel processo
penale e in quello civile manifesta un’irragionevole disparita’ di
trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile
dell’uomo, la liberta’ di coscienza, che, come tale, esige una
garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si
esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore
della liberta’ di coscienza riguardo all’obbligo del testimone di
impegnarsi a dire la verita’, si impone l’estensione all’art. 251,
secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula
previste dall’art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., – assunte dal
giudice rimettente a ‘tertium comparationis’ – le quali sono scevre da
qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se
il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di
oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il
problema del giuramento in generale (anche alla luce dell’art. 54
della Costituzione), non e’ senza significato sottolineare che la
soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta
un’attuazione del “principio supremo della laicita’ dello Stato, che
e’ uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta
costituzionale della Repubblica”: principio che – come la Corte ha
affermato – “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta’
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.

Sentenza 13 luglio 1984, n.234

E’ inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale
congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse ritenersi
fondata, l’apprestamento di integrazioni e variazioni della normativa
in vigore, strettamente dipendenti da una pluralita’ di scelte
discrezionali individuabili dal solo legislatore. (Inammissibilita’
della questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 251 c.p.c.,
142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti
al giuramento per i testimoni appartenenti a confessioni religiose le
quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di
non pronunciare mai le parole “lo giuro”).

Sentenza 02 ottobre 1979, n.117

La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra
nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall’art. 19
Cost. e dall’art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non
credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso
negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni
differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede
religiosa sia dell’ateismo – L’ammonizione e la formula del giuramento
dei testimoni di cui all’art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte
in cui fanno riferimento rispettivamente all’importanza religiosa del
giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano,
rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza –
Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo – per contrasto con
l’art. 19 Cost. – l’art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui
dopo le parole “il giudice istruttore ammonisce il testimone
sull’importanza religiosa…” e dopo le parole “consapevole della
responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio…” non
e` contenuto l’inciso “se credente”.