Legge 19 aprile 2013, n.20
Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html
La poligamia passiva, ossia la semplice appartenenza ad uno statuto
personale che ammette la poligamia non comporta alcun impedimento in
ordine all’acquisto della cittadinanza francese da parte dello
straniero quando costui, contraendo matrimonio con un cittadino
francese, abbia optato per la monogamia o, di fatto sia monogamo,
atteso che solo la poligamia attiva vi è di ostacolo.
Deve essere pronunciata la nullità della trascrizione del matrimonio
canonico contratto da coloro i quali alla data della celebrazione
risultavano già uniti da precedente matrimonio civile. é
manifestamente inammissibile l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 12, n. 2, legge n. 847/29 per asserito contrasto con gli
artt. 3,8,19 della Costituzione, attesa l’intervenuta abrogazione
della disposizione per effetto dell’art. 13 dell’Accordo 18
febbraio 1984 (legge n. 121/1985). L’eccezione, invece, deve essere
dichiarata manifestamente infondata qualora la si intenda rivolta alla
normativa in vigore, giacché quest’ultima in alcun modo menoma o
conculca il diritto di libertà religiosa di coloro i quali,
scegliendo il matrimonio civile, già conseguirono effetti rilevanti
nell’ordinamento statuale. Alla pronuncia di nullità della
trascrizione di un matrimonio canonico consegue l’automatica
invalidità della dichiarazione di scelta del regime patrimoniale resa
dagli sposi all’atto della celebrazione.
Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato
non ha assunto l’obbligo di non introdurre nel suo ordinamento
l’istituto del divorzio. Non puo’ argomentarsi in contrario dal
riferimento dell’art. 34 al “sacramento del matrimonio”, giacche’
l’espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla
formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la
Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un
sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le
connesse caratteristiche di indissolubilita’, esso sia stato altresi’
riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed
infatti, l’espressione piu’ non ricorre nell’art. 5 della legge 27
maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l’attuazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu’
semplicemente stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti un
ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico
produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del
matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato
civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti”.