Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto generale 05 novembre 1990, n.786

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto Generale sul matrimonio canonico, Prot. n. 786/90, 5 novembre 1990. Decreto La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il “Decreto generale sul matrimonio canonico”, in attuazione delle disposizioni del codice di diritto […]

Protocollo addizionale 18 febbraio 1984

PROTOCOLLO ADDIZIONALE all’Accordo che modifica il Concordato lateranense Firmato il 18 febbraio 1984 Pubblicato in AAS 77 (1985), pp. 521-546 Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e […]

Accordo 18 febbraio 1984

INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAM CONVENTIONES ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE Firmato il 18 febbraio 1984 Pubblicato in AAS 77 (1985), pp. 521-546 LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni […]

Sentenza 13 gennaio 1982, n.16

Il controllo incidentale di legittimita` costituzionale di una norma
giuridica e` ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene
di doverla (egli) applicare in concreto, mentre non puo` il giudice
stesso, nella valutazione della rilevanza, fondarsi su previsioni,
ipotesi o congetture. Nella specie, la questione e` sollevata dal
tribunale per i minorenni nel corso di un giudizio di ammissibilita`
al matrimonio civile di minore ultrasedicenne, che in pendenza del
giudizio stesso aveva contratto matrimonio canonico trascritto; ma per
compiere gli accertamenti previsti dalla legge e rendere la pronuncia
di sua competenza, il giudice a quo non dovrebbe certo applicare la
norma, in materia di trascrizione, della cui legittimita`
costituzionale dubita: di cio` potrebbe se mai essere investito il
giudice della eventuale impugnativa della trascrizione, cioe` il
tribunale ordinario, nei cui panni, in sostanza, il giudice a quo si
mette, subordinando la pronuncia di propria competenza alla
possibilita` o meno (in relazione alla conseguente decisione di questa
Corte) che da quel giudice venga accolta la eventuale impugnativa.
(Inammissibilita` per irrilevanza della questione di legittimita`
costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., degli artt.
12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).