Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 maggio 2008, n.1698

L’art. 5, comma 6, del T.U. n. 286/1998 vieta il rifiuto o la revoca
del permesso di soggiorno nel caso in cui ricorrano seri motivi di
carattere umanitario. Deve pertanto ritenersi illegittimo il rifiuto
di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero,
che – nel caso di ritorno al proprio paese d’origine – potrebbe essere
vittima di atti di violenza e/o di torture (Nel caso di specie, il
ricorrente, originario della regione sudanese del Darfur, aveva subito
la perdita del fratello, vittima di violenze a causa della religione
professata).

Sentenza 02 luglio 2008, n.18174

Negli ordinamenti musulmani, il dovere di fratellanza e di
solidarietà, cui esorta il Corano [ivi versetto 5], è assolto, nei
confronti dei minori illegittimi, orfani o comunque abbandonati,
attraverso lo strumento – di tutela e protezione dell’infanzia –
definito “Kafalah”, mediante il quale il minore, per il quale non sia
possibile attribuire la custodia ed assistenza (hadana) nell’ambito
della propria famiglia (legittima), può essere accolto da due coniugi
od anche da un singolo affidatario (kafil), che si impegnano a
mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un figlio proprio,
fino alla maggiore età, senza però che l’affidato (makful) entri a
far parte, giuridicamente, della famiglia che così lo accoglie. Ciò
premesso, si può dunque rilevare come tra la Kafalah islamica e il
modello dell’affidamento nazionale italiano prevalgano, sulle
differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti, a
differenza dell’adozione, effetti legittimanti, e non incidendo, sia
l’uno che l’altro, sullo stato civile del minore; ed essendo anzi la
Kafalah, più dell’affidamento, vicina all’adozione, in quanto, mentre
l’affidamento ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah
(ancorché ne sia ammessa la revoca) si prolunga tendenzialmente fino
alla maggiore età dell’affidato.

Sentenza 19 giugno 2008, n.3076

L’art. 5 della legge n. 152/1975 vieta l’uso di caschi protettivi, o
di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza
giustificato motivo.
La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è
quella di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa
avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un
divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si
svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di
carattere sportivo che tale uso comportino. Negli altri casi,
l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il
riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato
motivo”. Quanto al “velo che copre il volto”, o in particolare al
burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad
evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione
di determinate popolazioni e culture. Il citato art. 5 consente,
dunque, nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per
motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono
soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e
dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e
alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che
tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte
di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via
amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il
suddetto utilizzo, purché trovino una ragionevole e legittima
giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.

Legge 08 maggio 2008

Regno Unito. Legge 8 maggio 2008: “Criminal Justice and Immigration Act 2008”. (omissis) Hatred on the grounds of sexual orientation 74. Hatred on the grounds of sexual orientation Schedule 16— (a) amends Part 3A of the Public Order Act 1986 (c. 64) (hatred against persons on religious grounds) to make provision about hatred against a […]

Dichiarazione/i 13 marzo 2008

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A un anno esatto (23 aprile 2007) dall’approvazione della “Carta dei
valori della cittadinanza e dell’integrazione”, Centri religiosi,
associazioni culturali e comunità musulmane hanno firmato una
dichiarazioni d’intenti, primo passo verso la nascita di una
“Federazione dell’Islam italiano”.
L’obiettivo alla base del documento presentato al Viminale il 23
aprile 2008 e, alla presenza dei sette firmatari, del ministro
Giuliano Amato, e del coordinatore del Comitato scientifico, professor
Carlo Cardia, è favorire la nascita di un organismo il più possibile
unitario che si riconosca pienamente nei principi della Costituzione
italiana e unisca i musulmani che vivono in Italia oggi dispersi in
tanti gruppi, associani e strutture di cui non sempre si conoscono
dimensioni ed attività.

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– Decreto Ministero dell’Interno 23 Aprile 2007, Carta dei valori
della cittadinanza e dell’integrazione
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4659]

– Decreto del ministro dell’Interno 23 aprile 2007, Costituzione del
Consiglio scientifico per l’elaborazione di iniziative per la
diffusione della Carta dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4660]

Circolare 05 ottobre 2004

Ministero dell’interno. Circolare 5 ottobre 2004: “Dialogo interreligioso”. Recenti tragici avvenimenti hanno sottolineato che nell’odierna realtà globalizzata il fanatismo religioso costituisce, in misura sempre maggiore, un fattore in grado di influenzare le dinamiche sociali. La situazione legata alla minaccia del terrorismo internazionale e interno fa diventare poi obiettivamente concreto il rischio che l’integralismo religioso diventi […]

Sentenza 20 marzo 2008, n.7472

Negli ordinamenti musulmani – mediante la “Kafalah” – il minore, per
il quale non sia possibile attribuire la custodia ed l’assistenza
(hadana) nell’ambito della propria famiglia legittima, può essere
accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che
si impegnino a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un
figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato
(makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così
lo accoglie. Nei Paesi di area islamica (nel caso di specie, il
Marocco) la Kafalah viene generalmente disposta, ai sensi delle
rispettive legislazioni, con procedura giudiziaria o previo accordo,
tra affidanti e affidatari, autorizzato da un Giudice, Non può dunque
escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare,
l’equiparabilità della Kafalah islamica all’affidamento, posto che
tra quest’ultima e il modello dell’affidamento nazionale prevalgono,
sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti
effetti legittimanti e non incidendo, sia l’uno che l’altro, sullo
stato civile del minore; essendo anzi la Kafalah, più
dell’affidamento, vicina all’adozione in quanto, mentre l’affidamento
ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah, ancorché ne sia
ammessa la revoca, si prolunga tendenzialmente a fino alla maggiore
età dell’affidato.

Raccomandazione 15 aprile 2008, n.1831

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation 15 april 2008, n. 1831 (2008): “European Muslim communities confronted with extremism”. (Provisional edition)* 1. Referring to its Resolution 1605 (2008) on European Muslim communities confronted with extremism, the Parliamentary Assembly expresses its support to the Council of Europe activities in the field of intercultural dialogue and its religious […]