Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Statuto 19 novembre 2004

Consiglio regionale del Pimonte: “Statuto della Regione Piemonte”. Approvato dal Consiglio regionale, in seconda e definitiva lettura, nella seduta del 19 novembre 2004. (Omissis) Preambolo Il Piemonte, Regione autonoma nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell’Unione europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamando la sua fedeltà alla […]

Sentenza 02 dicembre 2004, n.372

Le questioni di legittimità costituzionale, formulate nei confronti
dello Statuto della Regione Toscana, possono distinguersi in censure
aventi ad oggetto proposizioni che rientrano tra i “Principi generali”
e le “Finalità principali” dello Statuto e censure che riguardano,
invece, norme specifiche dello stesso. Ai fini della analisi delle
questioni relative al primo gruppo di censure, occorre rilevare che
alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un
atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica,
collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi
delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità
regionale al momento dell’approvazione dello statuto. Se dunque si
accolgono tali premesse, sul carattere non prescrittivo e non
vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che
esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o
anche politica, ma certo non normativa. Sono pertanto dichiarate
inammissibili – per carenza di lesività – le questioni di
legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello Statuto
della Regione Toscana: art. 3, comma 6, secondo il quale “la Regione
promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del
diritto di voto agli immigrati”; art. 4 comma 1, lettera h), il quale
dispone che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, “il
riconoscimento delle altre forme di convivenza”; art. 4 comma 1,
lettere l) e m), che, rispettivamente, stabiliscono quali finalità
prioritarie della Regione “il rispetto dell’equilibrio ecologico, la
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione
della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli
animali”, nonché “la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico artistico e paesaggistico”; art. 4 comma 1, lettere n), o) e
p), che stabiliscono, quali finalità prioritarie della Regione, “la
promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla
competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e
la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di
sostenibilità dell’ambiente”, “la valorizzazione della libertà di
iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della
responsabilità sociale delle imprese”, “la promozione della
cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo
sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei”.

Sentenza 06 dicembre 2004, n.379

Le censure relative all’art. 2, comma 1, lettera f), della delibera
statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone
l’obiettivo di assicurare “nell’ambito delle facoltà che le sono
costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati
residenti”, sono da considerarsi inammissibili, posto il carattere non
prescrittivo e non vincolante di tali enunciazioni statutarie, che
esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o
politica, ma non normativa. Tale disposizioni non comportano pertanto
alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze
costituzionalmente attribuite allo Stato, con conseguente
inammissibilità, per inidoneità lesiva, della disposizione
impugnata. Risultano, inoltre, infondate le questioni di legittimità
costituzionale relative agli artt. 13, comma 1, lettera a); 15, comma
1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 49, comma 2; 62,
comma 3, dello Statuto in esame. La censura di illegittimità relativa
all’art. 45, comma 2, della deliberazione impugnata risulta fondata
limitatamente al terzo periodo di detto comma. Le scelte in tema di
incompatibilità fra incarico di componente della Giunta e di
Consigliere regionale possono infatti essere originate da opzioni
statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come
questa già affermato dalla Corte nella sentenza n. 2 del 2004 –
occorre rilevare che il riconoscimento, contenuto nell’art. 123
della Costituzione, del potere statutario in tema di forma di governo
regionale è tuttavia accompagnato dalla previsione disposta
dall’art. 122 della Costituzione, con consegunete esclusione –
dall’ambito della autonomia statutaria – della disciplina dei
particolari oggetti a cui detto articolo espressamentesi riferisce.

Sentenza 24 febbraio 2004, n.3622

La previsione, contenuta nell’art. 19, comma 2, lett. c), del Testo
Unico n. 286/1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione
delo straniero coniugato con un cittadino italliano, non è
applicabile in via analogica all’ipotesi della convivenza more uxorio.
L’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto non può
infatti essere estesa alla materia dell’immigrazione clandestina,
disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l’obbligo
dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla
legge, così da escludere facili elusioni alla normativa dettata per
il controllo dei flussi migratori

Circolare ministeriale 14 marzo 1995, n.4

Ministero dell’Interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Circolare 14 marzo 1995, n. 4: “Rilascio carta di identità a cittadini professanti culti religiosi diversi da quello cattolico – uso del copricapo”. (Omissis) Con l’intensificarsi del fenomeno immigratorio, privati interessati hanno espresso la difficoltà, incontrata dalle donne di religione islamica presso Uffici comunali e circoscrizionali di appartenenza, ad […]

Varie 17 dicembre 2003

“Discours prononcé par Monsieur Jacques Chirac, Président de la République, relatif au respect du principe de laicité dans la République”. (Omissis) Palais de l’Elysée, mercredi 17 décembre 2003 Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Présidents des Assemblées, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames, Messieurs, Le débat sur le principe de […]

Statuto 03 agosto 2004

Consiglio Regionale del Lazio: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”. Approvato dal Consiglio regionale, in seconda lettura, nella seduta del 3 agosto 2004. (omissis) TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 (La Regione Lazio) 1. Il Lazio è Regione autonoma nell’unità della Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione. 2. La bandiera, […]

Statuto 29 luglio 2004

Consiglio regionale dell’Umbria: “Statuto della Regione Umbria”. Approvato dal Consiglio in seconda e definitiva lettura il 29 luglio 2004. TITOLO I Principi generali Articolo 1 Autonomia della Regione 1. L’Umbria è Regione autonoma, parte costitutiva della Repubblica italiana una ed indivisibile nata dalla Resistenza, ed esercita le proprie funzioni nel rispetto della Costituzione. 2. La […]

Sentenza 10 gennaio 2002, n.7421

L’art. 3, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, nel vietare –
sanzionandolo penalmente – ogni tipo di discriminazione razziale, sia
riconoscibile in atti, individuali o collettivi, di incitamento
all’offesa della dignità di persone di diversa razza, etnia o
religione, sia in comportamenti di effettiva offesa di tali persone,
consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo
univoco da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzata da
dolo specifico; ossia dalla coscienza e volontà di offendere l’altrui
dignità in considerazione delle caratteristiche razziali, etniche e
religiose dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in
essere (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di
merito avesse correttamente riconosciuto, anche sotto il profilo
soggettivo, la configurabilità del reato in questione a carico di
taluni soggetti i quali, senza alcuna motivazione che non fosse
l’intolleranza razziale, avevano aggredito con pugni e calci, dopo
averli ingiuriati, alcuni immigrati senegalesi).