Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Messaggio 29 settembre 2006, n.25928

INPS. Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito. Messaggio 29 settembre 2006, n. 25928: “Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia”. OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia. Come è noto la normativa sull’assegno per il nucleo familiare (art. 2 della legge 153/88) prevede che il nucleo stesso sia costituito […]

Raccomandazione 05 ottobre 2006, n.1768

Council of Europe Parliamentary Assembly. Raccomandazione 5 ottobre 2006, n.1768: “The image of asylum-seekers, migrants and refugees in the media” (*) 1. European history is strongly characterised by both emigration and immigration within and outside of Europe. According to the International Organization for Migration, there are approximately 33 million migrants in Europe. This figure will […]

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2006, n.39-2418

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2006, n. 39-2418: “Approvazione della sperimentazione relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino. Stanziamento sul Capitolo 15476 del Bilancio 2006 di Euro 120.000 e accantonamento a favore della Direzione Programmazione Sanitaria”. (da BUR Piemonte n. 15 del 13 aprile 2006) (omissis) […]

Legge 30 dicembre 2003, n.62

Ley n. 62/2003, de 30 de diciembre 2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. (omissis) CAPÍTULO III Medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES GENERALES Artículo 27. Objeto y ámbito de aplicación de este capítulo. 1. Este capítulo tiene por objeto establecer medidas para la aplicación real […]

Decreto ministeriale 05 agosto 2006

Ministero dell’Interno. Decreto 5 agosto 2006: “Assegnazione dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo” Il Ministro dell’Interno, Visto l’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato […]

Sentenza 27 giugno 2006

Non contrastano con l’esercizio dei diritti umani fondamentali, ed in
particolare con il diritto al rispetto della vita familiare, le
deroghe che la direttiva comunitaria 2003/86/CE prevede in tema di
ricongiungimento familiare, in favore degli Stati membri, riguardanti
tempi e limiti di età riferiti alle richieste di ingresso e di
soggiorno dei figli minori dei cittadini dei Paesi tezi legalmente
residenti nella Comunità europea. Tali deroghe offrono agli Stati
membri sia la possibilità di esaminare le condizioni per
l’integrazione, nei casi in cui si tratti di minorenni di età
superiore a 12 anni che raggiungono in modo indipendente il resto
della loro famiglia (art. 4, n. 1, ult. comma); che quella di
concedere la presentazione della domanda di ricongiungimento per i
soli minori che non abbiano ancora compiuto il quindicesimo anno di
età, secondo quanto previsto dalla rispettiva legislazione vigente al
momento dell’attuazione della direttiva e, in caso contrario, di
autorizzare l’ingresso e il soggiorno per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare (art. 4, n. 6). Al riguardo occorre,
tuttavia, rilevare come la possibilità di limitare il diritto al
ricongiungimento familiare per minori di età superiore a 12 anni è
volta a tenere conto della capacità di integrazione dei minori di
più giovane età e garantisce che essi acquisiscano l’educazione e le
conoscenze linguistiche necessarie. Il legislatore comuniario ha
infatti ritenuto che, al di là dell’età dei 12 anni, l’obiettivo
dell’integrazione non possa essere raggiunto in misura altrettanto
agevole ed ha pertanto previsto per lo Stato membro interessato la
facoltà di prendere in considerazione un livello minimo di capacità
di integrazione nell’ambito della decisione in merito
all’autorizzazione, all’ingresso ed al soggiorno in base alla
direttiva. Quanto al dettato dell’art. 4, n. 6, non risulta che la
scelta dell’età di 15 anni costiutisca un criterio contrario al
principio di non disciminazione in funzione dell’età, nè può essere
ritenuto in contrasto con l’obbligo di prendere in considerazione
l’interesse superiore del minore.

Legge regionale 31 marzo 2006, n.6

L.R. Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6: “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro […]

Circolare ministeriale 02 gennaio 2006

Circolare ministeriale 2 gennaio 2006: “Tratta di esseri umani. Iniziative” MINISTERO DELL’INTERNO – GABINETTO DEL MINISTRO N.1025/M/24UFF.VI AI SIGG: PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI SIGG: COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO AL SIG: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA La considerazione, ormai diffusa, che l’immigrazione, purche’ adeguatamente governata, costituisca un’opportunita’ per […]

Legge 26 novembre 2003, n.1119

Loi n° 2003/1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: […]

Sentenza 14 aprile 2006, n.156

Non violano la competenza statale esclusiva in materia di
immigrazione, di diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea gli artt. 16, comma 3, e
21, comma 1, lett. f), della legge della Regione Friuli Venezia Giulia
del 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione
sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), che
prevedono, rispettivamente, interventi per i minori stranieri non
accompagnati anche dopo il raggiungimento della maggiore età e lo
svolgimento, direttamente o indirettamente, di compiti istruttori da
parte degli enti locali nell’ambito dei procedimenti per il rilascio e
il rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno,
nonché di richiesta di nulla–osta al ricongiungimento. L’art. 16
della legge impugnata, quale risulta dalla sua stessa rubrica recante
«Interventi per minori stranieri non accompagnati», si pone infatti
l’obiettivo di prevedere delle forme di sostegno finalizzate
all’inserimento dei minori non accompagnati e, proprio al fine del
completo raggiungimento di tali scopi, al comma 3, dispone che tali
interventi possono proseguire anche dopo che i beneficiari abbiano
raggiunto la maggiore età. La norma impugnata, quindi, va
interpretata nel senso che essa si limita a prevedere l’esercizio di
attività di assistenza rientranti nelle competenze regionali, senza
incidere in alcun modo sulla competenza esclusiva dello Stato in
materia di immigrazione. Parimenti infondata è la censura relativa
all’art. 21, comma 1, lettera f). Anche tale norma, infatti, lungi dal
regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia
dell’immigrazione, si limita a prevedere in favore degli stranieri
presenti sul territorio regionale una forma di assistenza che si
sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti
che, nell’ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso
di soggiorno e di carta di soggiorno, ovvero di richiesta di
nulla-osta al ricongiungimento familiare, diversamente sarebbero stati
svolti direttamente dagli stessi richiedenti.