Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 luglio 2007, n.16417

L’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 286/98 stabilisce il divieto di
espulsione dello straniero verso Stati in cui potrebbe essere
sottoposto a persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali. Il semplice richiamo alla rilevanza penale
attribuita all’omosessualità nello stato di origine (nel caso di
specie, il Senegal), tuttavia, non vale di per sé ad integrare gli
estremi del fatto persecutorio, essendo questo configurabile soltanto
laddove la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità
dell’agente. Ai fini dell’accertamento della ravvisabilità o meno
di un fatto persecutorio occorre cioè stabilire, se la legislazione
straniera preveda come reato il fatto in sé dell’omosessualità
ovvero soltanto l’ostentazione delle pratiche omosessuali non
conformi al sentimento pubblico di quel paese. Solo nella prima
ipotesi, infatti, alla stregua dei principi generali di libertà e
dignità della persona, può ritenersi ravvisabile un fatto
persecutorio.