Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 aprile 2008

L’esposizione di un’immagine di Gesù in un luogo pubblico viola il
principio di separazione tra Stato e confessioni; tale esposizione è
invece legittima se è affiancata dai ritratti di altri personaggi
storici, al fine di ricordarne il valore storico e culturale e non
solo religioso. Nel caso di specie, in un tribunale della Louisiana
era stata esposta un’immagine di Gesù, con la didascalia “To Know
Peace, Obey These Laws” (“Per conoscere la pace, segui queste norme”),
con conseguente supposta violazione della Establishment Clause.
Tuttavia, poiché accanto a tale immagine risultavano inserite quelle
di quindici altri legislatori e personaggi storici (ad es. Hammurabi,
Confucio, Solone, Napoleone, Carlo Magno), tutte della medesima
dimensione ed accompagnate dalla medesima didascalia, la Corte ha
concluso per il valore storico e culturale dell’esposizione,
escludendo ogni contrasto con il principio di laicità e di
separazione.

Legge regionale 23 dicembre 2004, n.32

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 32: “Disposizioni per le attività di coordinamento, promozione e sostegno del sistema della comunicazione e dell’informazione regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 53 del 28 dicembre 2004) CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, per favorire la partecipazione della comunità valdostana alle […]

Sentenza 23 gennaio 2002, n.627/98 R.G. A

Ai fini della quantificazione, necessariamente equitativa, del danno
non patrimoniale derivante da pubblicazioni diffamatorie, subito da un
soggetto dotato di personalità giuridica, quale la
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, occorre avere riguardo
alla notorietà dell’autore dell’articolo, alla
gravità dell’offesa, alla intensità
dell’elemento psicologico, alla diffusione della pubblicazione
ed alle concrete modalità di esposizione dei fatti. In
particolare, il diritto di critica viene ampiamente travalicato e si
trasforma in aperta contumelia, laddove vengano utilizzate espressioni
provocatorie e volutamente offensive, senza alcuna argomentazione di
natura teologica e filosofica a sostegno delle argomentazioni
dell’articolista (Nel caso di specie, quantificazione in sede
civile dei danni subiti dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova, in forza di pronuncia penale dichiarativa della sussistenza del
reato di diffamazione).
Infondata appare invece la domanda di
manleva presentata nei confronti della Parrocchia e della Diocesi
(essendo tale articolo stato pubblicato – nella fattispecie in
questione – su di un bollettino parrocchiale). Da un lato,
infatti, si deve precisare come la Parrocchia, ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto, non è tenuta a rispondere delle
attività compiute dal Parroco, che ne ha la legale
rappresentanza, al di fuori di quelle attività previste dal
Codice di diritto canonico e di cui ai cann. 519-534. Dunque –
nel caso di specie – avendo il Parroco agito al di fuori di
detti canoni (ponendo in essere una attività illecita), la
Parrocchia non può essere ritenuta in alcun modo responsabile.
Dall’altro lato, va parimenti rilevato come non possa essere
attribuita alcuna responsabilità neppure alla Diocesi, posto
che delle attività compiute dal Parroco, quale legale
rappresentante della Parrocchia, non risponde la Diocesi, ma – come
anticipato – la Parrocchia nei limiti dei canoni di cui si è
detto sopra e che sono stati nella specie superati.

Pronuncia 21 aprile 1995, n.80-102

Il messaggio pubblicitario che enfatizza elementi di indubbia
volgarità accostandoli alla rappresentazione di una religiosa offende
la dignità personale delle suore e le convinzioni religiose di una
gran parte dei cittadini. La violazione dell’art. 10 C.A.P. ne
giustifica l’ordine di cessazione.