Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 novembre 2016, n.48001

L'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei
destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai
combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa,
non dà la necessaria consistenza a quegli atti di violenza
terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto,
deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.
Alla vocazione al martirio è stata invero attribuita
significatività ai fini della ravvisabilità del reato;
ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla
sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei
confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica,
della quale sia stata aliunde riconosciuta l'effettiva
operatività, e, comunque, laddove alle attività di
indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella
di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di
combattimento, che attribuisca all'esaltazione della morte,
in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche
di materialità che realizzino la condizione per la quale possa
dirsi che l'associazione, si propone il compimento di
atti di violenza con finalità di terrorismo.

Legge federale 30 marzo 2015, n.39

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Rossella Bottoni – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano]

Varie 27 gennaio 2011

Parere tratto dalla sezione “Notizie” del sito web del Ministero
dell’Interno:
http://www1.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2011/index.html

Regio decreto 10 febbraio 2006, n.176

Real decreto n. 176 de 10 de febrero de 2006 sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los dirigentes religiosos e imames de las comunidades integradas en la Comisión Islámica de España. (BOE n. 42 de 18 febrero 2006) Artículo 1. Asimilación a trabajadores por cuenta ajena. […]

Sentenza 11 novembre 2004, n.15336

Le dichiarazioni rese alla stampa da un cittadino straniero di
religione mussulmana, a favore dell’integralismo islamico, non
giustificano l’espulsione di quest’ultimo dall’Italia, posto che
dette condotte non appaiono – per le concrete modalità di
esternazione che le hanno caratterizzate nel caso di specie – tali da
arrecare un grave turbamento per l’ordine pubblico e da costituire un
pericolo per la sicurezza dello Stato. Le suddette dichiarazioni
appaiono, infatti, quali semplici manifestazioni di pensiero, tutelate
dalla Carta costituzionale, le quali essendo state espresse in modo
palese e non connotate da alcuna forma di riservatezza o
“mimetismo”, risultano inconciliabili – secondo i dati della
comune esperienza – con la volontà di arrecare a chicchessia un
reale nocumento.

Decisione 23 settembre 2004, n.49346/99

La Cour européenne des Droits de l’Homme TROISIÈME SECTIONDÉCISIONSUR LA RECEVABILITÉde la requête no 49346/99 présentée par Hüsnü ÖZ contre la TurquieLa Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :MM. G. Ress, président, I. Cabral Barreto, R. Türmen, B. Zupančič, Mme H.S. Greve, M. […]