Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 novembre 1996, n.177

Il diritto alla libertà religiosa garantito dall’art. 16.1 della
Costituzione spagnola assicura l’esistenza di uno spazio di
autodeterminazione soggettiva dinanzi al fenomeno religioso collegato
alla propria personalità e dignità individuale ed include altresì
una dimensione esterna di agere licere che attribuisce ai cittadini la
facoltà di comportarsi in coerenza con le proprie convinzioni. La
stessa norma costituzionale nel disporre altresì che nessuna
confessione deve assumere carattere statale stabilisce un principio di
neutralità dei poteri pubblici in materia religiosa che si estende
anche alle forze armate. Ciò non impedisce a queste ultime la
celebrazione di festività religiose o la partecipazione a cerimonie
di tal natura; tuttavia il diritto alla libertà religiosa, nella sua
dimensione negativa, garantisce a ciascun soggetto la libertà di
decidere se partecipare o no a questi atti, per cui nonostante le
esigenze di rappresentanza istituzionale proprie delle forze armate i
superiori devono attenersi alle sollecitazioni dei singoli di essere
rilevati dal servizio, in quanto espressione legittima e non
sanzionabile del suo diritto di libertà religiosa.

Sentenza 28 ottobre 1996, n.166

L’art. 16.1 della Costituzione spagnola, nel garantire la libertà
ideologica, religiosa e di culto senza alcuna limitazione tranne
quella necessaria per il mantenimento dell’ordine pubblico e
nell’impegnare i poteri pubblici a tener conto delle credenze
religiose della società spagnola, non comporta la imposizione agli
operatori sanitari della Sicurezza Sociale di astenersi
dall’utilizzare trasfusioni di sangue nel corso delle operazioni
chirurgiche ritenute necessarie dalla lex artis della professione
medica. E’legittimo pertanto, non ricorrendo nel caso né un errore
diagnostico né un rifiuto ingiustificato di assistenza, ma solo un
rifiuto di intervento chirurgico secondo le modalità pretese dal
paziente, ispirate non a criteri tecnici ma ai precetti della sua
credenza religiosa, negare la sussistenza dei presupposti richiesti
per il conseguimento del rimborso delle spese mediche sostenute dal
paziente medesimo presso una clinica privata.
Il principio di eguaglianza e di non discriminazione di cui all’art.
14 della Costituzione spagnola riconosce solo il diritto a non subire
discriminazioni e non il presunto diritto di imporre o esigere
differenze di trattamento e quindi la pretesa, in ragione delle
proprie credenze religiose, di una modifica del tipo di cure mediche
ordinariamente previste mediante l’imposizione ai sanitari di un
vincolo nell’attuazione delle loro tecniche operatorie.