Sentenza 11 novembre 1996, n.177
Il diritto alla libertà religiosa garantito dall’art. 16.1 della
Costituzione spagnola assicura l’esistenza di uno spazio di
autodeterminazione soggettiva dinanzi al fenomeno religioso collegato
alla propria personalità e dignità individuale ed include altresì
una dimensione esterna di agere licere che attribuisce ai cittadini la
facoltà di comportarsi in coerenza con le proprie convinzioni. La
stessa norma costituzionale nel disporre altresì che nessuna
confessione deve assumere carattere statale stabilisce un principio di
neutralità dei poteri pubblici in materia religiosa che si estende
anche alle forze armate. Ciò non impedisce a queste ultime la
celebrazione di festività religiose o la partecipazione a cerimonie
di tal natura; tuttavia il diritto alla libertà religiosa, nella sua
dimensione negativa, garantisce a ciascun soggetto la libertà di
decidere se partecipare o no a questi atti, per cui nonostante le
esigenze di rappresentanza istituzionale proprie delle forze armate i
superiori devono attenersi alle sollecitazioni dei singoli di essere
rilevati dal servizio, in quanto espressione legittima e non
sanzionabile del suo diritto di libertà religiosa.