Sentenza 17 settembre 2009, n.4665
L’utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti, a scopo
religioso, culturale, associativo in genere, non è di per sé
sufficiente a configurare un illecito edilizio suscettibile di essere
sanzionato ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 (t.u.
edilizia); né lo è lo svolgimento saltuario di pratiche di culto in
un luogo strutturato e destinato ad abitazione.