Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 novembre 2005

Il decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola, del 2
febbraio 2004, d’indizione del concorso riservato, per esami e
titoli, a posti d’insegnanti di religione cattolica compresi
nell’ambito territoriale delle singole diocesi nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado, all’art. 2, co. 1 ed all. 5,
non prevede l’attribuzione di alcun punteggio per titoli di servizio
in relazione all’insegnamento prestato nelle scuole legalmente
riconosciute. Tale esclusione, testuale ed inequivocabile, è stata
riconosciuta legittima dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato
(cfr. sentenza, Sez. VI, n. 831 del 21 maggio 1994) secondo cui:
“Agli effetti del riconoscimento dell’anzianità di servizio,
l’insegnamento nelle scuole legalmente riconosciute non può essere
equiparato a quello svolto nelle scuole statali pareggiate o
parificate”. Al riguardo, deve pertanto ritenersi manifestamente
infondata la questione d’illegittimità costituzionale della
normativa citata, nella parte in cui prevede un diverso trattamento,
ai fini della valutazione del servizio prestato, tra l’insegnamento
prestato presso le scuole legalmente riconosciute e l’insegnamento
prestato presso le scuole statali e paritarie, in ragione della
discrezionalità del legislatore in materia. Nè le sopra esposte
conclusioni possono essere revocate in dubbio, sulla base della
considerazione che la decisione se prestare servizio presso scuole
private ovvero presso scuole statali, risulta di competenza
dell’Ordinario Diocesano. Tale designazione infatti non può rilevare
ai fini della valutazione del servizio stesso, rispetto alla quale –
come detto – il legislatore rimane libero di determinarsi
discrezionalmente. Le suddette particolari modalità di designazione
non costituiscono, dunque, una ragione sufficiente per discriminare,
all’interno della categoria dei docenti che hanno prestato servizio
presso scuole legalmente riconosciute, gli insegnanti di religione
cattolica da quelli d’ogni altra disciplina.

Sentenza 04 febbraio 2005, n.2243

Nell’ambito del procedimento volto al conferimento dell’incarico di
insegnante di religione cattolica da parte dell’autorità scolatica,
l’autorità ecclesiastica conserva, pur dopo l’avvenuto iniziale
riconoscimento dell’idoneità, poteri autonomi di valutazione, in sede
di conferimento dell’incarico annuale, sulle specifiche modalità
attraverso le quali l’insegnamento della religione cattolica è
destinato a spiegarsi, posto che queste ultime possono nella realtà
fattuale risultare oggettivamente incompatibili con le istituzionali
finalità dell’insegnamento religioso. Nella ripartizione delle
competenze che voglia rispondere alla logica di fondo riscontrabile
nell’intero articolato normativo sull’insegnamento della religione
cattolica non può infatti che attribuirsi – pur in un contesto volto
ad evitare qualsiasi riflesso negativo sull’organizzazione didattica
della scuola pubblica nel perseguimento delle sue finalità –
all’ordinario diocesano autonomia di poteri, non limitati al
riconoscimento dell'”idoneità” all’atto della nomina degli
insegnanti, ma estesi anche alle specifiche modalità attraverso le
quali annualmente (ed ora a seguito di contratti a tempo determinato,
stipulati ex art. 3, comma 10, della l. n. 186 del 2003) detto
insegnamento deve essere spiegato. In questa ottica possono pertanto
reputarsi ammissibili condotte dell’autorità scolastica che si
concretizzino in una piena adesione alle indicazioni dell’ordinario
diocesano, volte a privilegiare – come è avvenuto nel caso di specie
– esigenze di “continuità didattica”, ovvero ad impedire che
specifiche modalità risultino ostative alla funzionalità
dell’insegnamento o ancora ad agevolare una opportuna mobilità del
personale in relazione ad una “flessibilità degli organici” in
connessione con la particolarità di un insegnamento caratterizzato da
un regime di “facoltatività soggettiva”.

Sentenza 28 febbraio 2005, n.959

La mancata conferma dell’incarico di insegnante di religione e la
relativa nomina di un nuovo docente, disposta su proposta
dell’Ordinario Diocesano, risulta conforme al dettato del punto 5,
lett. a) del Protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del
Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985,
n. 121, il quale prevede che l’insegnamento della religione cattolica
venga impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa,
dall’autorità scolatica”. Né può invocarsi, al riguardo,
l’automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale
rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della
religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile.

Delibera 10 maggio 1991

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 10 maggio 1991: “Criteri per il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 4/1991) L’Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale […]

Delibera 30 dicembre 1987

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 30 dicembre 1987: “Riconoscimento della idoneità ad insegnare la religione cattolica al personale docente e di ruolo nelle scuole materne ed elementari” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) L’Ordinario diocesano, salvo il caso di revoca dichiarata, riterrà di norma idonei ad insegnare la religione cattolica nelle scuole […]

Delibera 30 dicembre 1987, n.42 bis

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 42 bis del 30 dicembre 1987: “Incarico dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI. Determinazione dei criteri di qualificazione e procedura per la verifica” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) § 1. L’insegnamento della […]

Delibera 21 settembre 1990, n.41 (3)

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 41 (3) del 21 settembre 1990: “Riconoscimento e revoca della idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 8/1990) § l. L’Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell’idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche […]

Interrogazione 29 luglio 2003, n.E-2524

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2524 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Italia”, 29 luglio 2003. Premesso che il 15 luglio la Camera dei deputati della Repubblica italiana ha approvato la legge “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”; con […]

Accordo 16 novembre 1989

CONVENTIO INTER SANCTAM SEDEM ET REM PUBLICAM MELITENSEM AD APTIUS INSTITUTIONEM ET EDUCATIONEM RELIGIOSAM CATHOLICAM IN SCHOLIS ISTIUS REI PUBLICAE ORDINANDAM. ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI MALTA E LA SANTA SEDE PER MEGLIO ORDINARE L’ISTRUZIONE E L’EDUCAZIONE RELIGIOSA CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI Firmato il 16 novembre 1989 Pubblicato in AAS 90 (1998), pp. 30-41 La […]

Legge 18 luglio 2003, n.186

Legge 18 luglio 2003, n. 186: “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 170 del 24 luglio 2003) ART. 1. (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica). 1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali […]