Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 maggio 2007, n.1482

Il Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 – al n. 5,
lett. a) – dispone che l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado “è
impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto
della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati,
d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”. Ciò premesso,
non pare dubbio dunque che, ai fini dell’eventuale partecipazione a
concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica, sia
necessario il possesso del riconoscimento di tale idoneità,
valutazione spettante esclusivamente alla Chiesa cattolica, secondo le
intese concordatarie raggiunte. Pertanto, in mancanza di ciò,
l’Autorità amministrativa italiana non può in ogni caso surrogarsi
all’Autorità ecclesiastica, anche qualora si supponga che
quest’ultima abbia indebitamente opposto un rifiuto
all’interessato. La procedura di revoca, infatti, è interna
all’ordine ecclesiastico, e l’eventuale violazione delle norme
canoniche non è sindacabile dall’Amministrazione civile, che si
deve limitare a prendere atto della mancanza del riconoscimento
stesso.

Ordinanza 02 novembre 2006, n.3631

Nella materia dell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, il Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984 – al n. 5, lett a) – impegna l’Autorità civile a
consentire l’insegnamento della religione soltanto a soggetti
graditi all’ Autorità ecclesiastica. Ciò comporta che
quest’ultima sia implicitamente invitata a collaborare affinché la
Scuola possa adempiere tale onere e, nel caso, conseguentemente a
coadiuvare il giudice chiamato a stabilire se, in una particolare
fattispecie, l’Amministrazione scolastica abbia correttamente
attuato il proprio impegno, escludendo un aspirante dalla procedura
concorsuale destinata proprio alla stabilizzazione degli insegnanti di
religione, ritenendolo privo dell’approvazione ecclesiastica (nel
caso di specie, in conformità a quanto consentito dall’art. 21, VII
comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, s’invitava la Curia
episcopale di Padova, a fornire, entro i sessanta giorni seguenti alla
comunicazione in via amministrativa della ordinanza, ogni utile
documento idoneo a stabilire se alla ricorrente fosse stata revocata o
meno dalla stessa Curia l’idoneità all’insegnamento della
religione cattolica presso le scuole dell’infanzia primaria).

Sentenza 25 giugno 2007, n.6842

Se, da un lato, le norme concordatarie hanno affidato in via esclusiva
al giudizio dei competenti organi ecclesiastici la dichiarazione di
idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
statali (di tal che il giudice italiano non può censurare “ex se”
l’atto dichiarativo relativo, che deve essere qualificato come atto
“endoprocedimentale” finalizzato alla nomina, che resta invece di
competenza dell’autorità scolastica italiana), dall’altro,
l’esercizio del potere di emettere il giudizio d’idoneità non può
essere sottratto – affinché possa costituire valido presupposto per
la legittimità dell’atto di ammissione od esclusione da una procedura
concorsuale – ad un riscontro del corretto esercizio del potere
secondo criteri di ragionevolezza e di non arbitrarietà.