Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666

Le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente, di anno in anno, qualora permangono le
condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria
nell’Istituzione scolastica e finchè non sia revocata l’idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente. Ciò comporta che
se è lecito sostenere che, in sede di prima assegnazione, sia
necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente,
successivamente la mobilità degli insegnati di religione non è
soggetta alla scelta delle istituzioni religiose, ma alla
applicazione delle regole generali vigenti.

Legge provinciale 09 aprile 2001, n.5

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2001, n. 5: “Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 17 aprile 2001, n. 16) Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica […]

Ordinanza ministeriale 23 marzo 2009, n.36

Ordinanza Ministeriale 23 marzo 2009, n. 36: “Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2009/2010” IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 25-3-1985, n. 121, Visto il DPR 16-12-1985, n. 751, Visto il DPR 23-6-1990, n. 202, Vista la legge 23-10-1992, n. 421, Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla […]

Sentenza 31 gennaio 2009, n.198

L’insegnamento della religione cattolica deve essere impartito, ai
sensi del n. 5 lett. a) dal Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984, da insegnanti riconosciuti “idonei” dalla autorità
ecclesiastica competente (nel caso di specie, veniva accolto il
ricorso di un’insegnante in possesso della idoneità richiesta, ma
ritenuta erroneamente insussistente dall’Amministrazione).

Contratto collettivo 16 giugno 2008

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE integrativo CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009. L’anno 2008 il giorno 16 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte pubblica costituita con […]

Regio decreto 01 giugno 2007, n.696

Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 138, de 9 de junio de 2007) La ordenación del régimen jurídico del profesorado de religión […]

Decreto Presidente Repubblica 23 giugno 1990, n.202

D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202: "Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 172 del 25 […]

Sentenza 07 luglio 2006, n.1128

La previsione del bando di indizione del concorso riservato a posti di
insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare (DDG 2 febbraio 2004) assegna al diploma magistrale,
se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze
religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti oppure attribuisce al
diploma in scienze religiose – fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore – il punteggio massimo sino a 4
punti. Ciò appare giustificato dal fatto che, ai sensi del d.p.r.
16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, ma che
tale insegnamento può essere impartito anche da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. Dunque, ai fini del concorso
in questione – nel caso di candidati in possesso sia del diploma
magistrale, sia di quello in scienze relgiose – le relative
graduatorie vengono calcolate sulla base del titolo magistale, sebbene
tali soggetti abbiano eventualmente conseguito nel diploma in scienze
religiose una votazione migliore.

Sentenza 20 giugno 2006, n.2622

L’art. 2, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 15
giugno 1999 esclude la validità dei servizi prestati
nell’insegnamento della religione cattolica ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella scuola materna, poichè non
prestati su posti di ruolo e non relativi a classi di concorso. La
legittimità di tale previsione è stata più volte confermata dalla
giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come gli insegnanti
di religione cattolica, costituendo nell’ordinamento scolastico una
categoria speciale posta ai margini dell’organizzazione scolastica e
caratterizzata dalla peculiarità della materia insegnata, non
appartengano ai ruoli dei docenti statali, con la conseguenza che il
servizio prestato in qualità di insegnante di religione non è utile
ai fini della fruizione del beneficio dell’inserimento in ruolo
(cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, 8 aprile 2003, n. 3532).