Sentenza 26 maggio 2006, n.12641
Nell’applicazione dell’art. 262 c.c. (Cognome del figlio),
l’organo giurisdizionale è chiamato a emettere un provvedimento
contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero
(e prudente) apprezzamento, nell’ambito del quale rileva non tanto
l’interesse dei genitori quanto il modo più conveniente di
individuazione del minore, con riguardo allo sviluppo della sua
personalità, nel contesto delle relazioni sociali in cui si trovi a
essere inserito. Pertanto, il giudice chiamato a valutare
l’interesse del minore preventivamente riconosciuto dalla madre a
vedersi attribuito il patronimico a seguito del successivo
riconoscimento paterno, dovrà impedire il mutamento di cognome non
solo nei casi in cui la cattiva reputazione del genitore possa
comportare un pregiudizio al minore, ma anche nel caso in cui il
matronimico sia assurto ad autonomo segno distintivo della di lui
identità personale. Del resto, lo stesso co. 2 dell’art. 262 c.c.,
rimettendo al figlio maggiorenne la scelta di sostituire o aggiungere
al cognome materno quello del padre, dimostra di tenere in
considerazione l’interesse del figlio a conservare la propria
identità fino a quel momento consolidatasi.