Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 dicembre 2009, n.26657

Un immobile destinato ad abitazione dei membri di ordine religioso
ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è da ritenersi esente da
ICI ai sensi dell’_art. 7, comma 1, lett. i)
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732ART8],
del D.Lgs. n. 504/1992
[http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107732]_,
essendo incontestato che primo ed essenziale scopo di un ordine
religioso è la formazione di comunità in cui si esercita la vita
associativa quale presupposto per la formazione religiosa, la
catechesi, la elevazione spirituale dei membri e la preghiera in
comune e che dunque tale finalità rientri tra quelle di religione e
di culto.

Sentenza 20 novembre 2009, n.24500

La necessita’ che ai fini del riconoscimento dell’esenzione,
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lg. n. 504 del 1992
[https://www.olir.it/documenti/?documento=2995], le attivita’
esercitate negli immobili “non siano produttive di lucro e di reddito”
costituisce imprescindibile “condizione” per la delimitazione della
fattispecie legale della esenzione suddetta.
Di conseguenza, tenuto conto che la retroattivita’ propria
dell’interpretazione autentica non tollera logicamente eccezioni al
significato attribuito alla legge interpretata, non puo’ ritenersi
che rientri tra le possibili letture del D.Lgs. n. 504 del 1992, art.
7, lett. i, la successiva disposizione con la quale il legislatore ha
stabilito che l’esenzione in questione “si intende applicabile” alle
“attivita’” indicate nella lettera suddetta, una volta (L. n. 248
del 2005 [https://www.olir.it/documenti/?documento=3454]) “_a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale_” di quelle
attivita’ e, successivamente, (D.L. n. 223 del 2006, convertito
nella L. n. 248 del 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=3743]), (solo) se quelle
attivita’ “_non abbiano esclusivamente natura commerciale_”. E’
infatti evidente che le due previsioni, circa la rilevanza (peraltro
di differente latitudine per ciascuna norma) ai fini dell’esclusione
dall’imposta della “natura commerciale” dell’attivita’ svolta
nell’immobile, tolgono valore – imponendo una valutazione
ermeneutica della disciplina normativa del tutto diversa dalla
precedente – alla produzione “di lucro e di reddito” , gia’ ritenuta
ostativa al riconoscimento dell’esclusione dall’imposta in base
alla sola previsione dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i.
Si deduce perciò che nelle indicate sopravvenute norme difetta
qualsiasi carattere di interpretazione autentica perche’ esse –
imponendo di comunque valutare la “_natura commerciale_”
dell’attivita’ espletata, considerata ostativa all’esclusione
dall’imposta in base all’art. 7, lett. i), innovano la disciplina
di quello che la Corte Costituzionale (ord. 19 dicembre 2006 n. 429
[http://https://www.olir.it/documenti/?documento=4000]) ha definito il
“requisito oggettivo delle attivita’ da svolgersi negli immobili ai
fini dell’esenzione dall’ICI” e, di conseguenza, che – nel caso di
specie – nessuna di essa e’ applicabile, essendo quest’ultimo
regolata dal testo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 vigente al
momento di riferimento dell’imposta, nel caso (ampiamente) anteriore
all’entrata in vigore delle nuove norme.

Ordinanza 26 gennaio 2007, n.19

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevate dalla Corte di cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione.
L’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, infatti,
prevedendo che l’esenzione dall’ICI spetta per i fabbricati a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall’ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all’art. 7,
comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato
riconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di
cassazione e, quindi, non innova la disciplina dei requisiti
soggettivi dell’esenzione.

Ordinanza 19 dicembre 2006, n.429

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevata dalla Corte di Cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione. La
disposizione suddetta ha infatti il solo scopo di attribuire ai
Comuni, in deroga a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera i),
del d.lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non
commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal
novero dei soggetti esenti e, perciò, di applicare l’ICI anche nei
loro confronti, ferma restando l’esenzione per i fabbricati posseduti
dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati
per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7.

Comunicato 18 ottobre 2005

Ministero della Giustizia. Comunicato 18 ottobre 2005: “Mancata conversione del D.L. n. 163/2005 “. (Gazz. Uff. 18 ottobre 2005, n. 243) Lo scorso 5 ottobre il Senato ha approvato il disegno legge di conversione del D.L. 17 agosto 2005, n. 163; il provvedimento però non è stato presentato alla Camera dei Deputati per l’analoga procedura […]

Decreto ministeriale 22 aprile 2004

Decreto ministeriale 22 aprile 2004: “Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l’anno 2003, e delle relative istruzioni”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 101, del 30 aprile 2004) IL Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali Visto l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre […]

Sentenza 23 marzo 2005, n.6316

Gli immobili adibiti a sede vescovile godono dell’esenzione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera i),del D.Lgs.n.504/1992. L’episcopio,
e cioè la sede della diocesi e della curia vescovile, è infatti un
immobile destinato all’esercizio del ministero proprio del Vescovo
diocesano (canoni 381-402 del Codice di diritto canonico) e delle
attività istituzionali della diocesi (canoni 469-494 del Codice di
diritto canonico); attività che sono ex lege definite come di
“religione e di culto” (art. 2, comma 1, della legge n. 222/1985).
Tale circostanza esclude, pertanto, ogni possibilità che presso detti
edifici si svolgano “attività oggettivamente commerciali”, il cui
esercizio – secondo l’orientamento più volte espresso dalla Suprema
Corte – è la sola condizione che possa escludere l’applicabilità del
beneficio, di cui al suddetto art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.
n. 504/1992, agli immobili posseduti da enti ecclesiastici. Né – ai
fine dell’applicabilità dell’esenzione in questione – può
rilevare le circostanza che il Vescovo diocesano abiti nell’immobile o
che nello stesso si trattino gli affari amministrativi e giudiziari
della diocesi, in quanto “attività non strettamente religiose”. Il
fatto che il Vescovo abiti nel palazzo vescovile, infatti, non
trasforma in abitazione privata l’immobile in questione, che rimane la
sede istituzionale del Vescovo stesso, il quale vi abita proprio per
l’esercizio della sua funzione e della sua missione, anche in
adempimento dell’obbligo della residenza personale nella diocesi
impostogli dal canone 395 del Codice di diritto canonico. Il fatto che
nel palazzo vescovile si trattino gli affari amministrativi e
giudiziari della diocesi, inoltre, costituisce il normale esercizio
della potestà di governo della diocesi attribuita al Vescovo,
qualificabile dunque, in quanto tale, come attività strettamente
religiosa.

Circolare 12 luglio 2005, n.28

Circolare 12 luglio 2005, n. 28: “Trasferimenti erariali compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate del gettito dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), previsti dall’articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206”. Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali. Direzione Centrale della Finanza Locale ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI […]

Decreto legge 17 agosto 2005, n.163

Decreto legge 17 agosto 2005, n.163: “Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture”. (da “Gazzetta Ufficiale” n. 191 del 18 Agosto 2005) (omissis) Art. 6. Esenzione dall’ICI per particolari immobili 1. L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi […]