Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 ottobre 2010, n.29

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/92 gli immobili
utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) TUIR,
cioè gli enti che non esercitano attività commerciale, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, culturali, ecc. nonché, ai sensi dell’art. 16, lett.
a), L. 20.5.85 n. 222, quelli destinati alle attività di religione o
culto e attività connesse, sono esenti da ICI (nel caso di specie,
l’ente ecclesiastico ricorrente documentava in particolare l’utilizzo
dell’immobile per attività di religione, culto e formazione dei
propri membri e di gruppi di laici)

Sentenza 07 dicembre 2010, n.289

Beneficiano dell’esenzione ICI, di cui alla lettera i) dell’art. 7
del D.Lgs. n. 504/1992, le strutture di ricezione a carattere sociale,
che svolgono la propria attività senza fini di lucro nell’ambito
delle rispettive attività istituzionali, quali – nel caso di una
casa per ferie gestita da religiose – “l’opera di apostolato e
formazione cristiana” rivolta non ad un pubblico indeterminato, ma a
categorie di soggetti specifici (studentesse, religiosi e religiose,
nuclei familiari, familiari che prestano assistenza ai propri cari,
gruppi associati, disabili autosufficienti, giovani).