Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 16 marzo 1994, n.11

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11: “Norme di attuazione della legge – quadro sul volontariato”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 53 del 30 marzo 1994) ARTICOLO 1 (Finalità e ambiti di intervento) 1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell’ attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà […]

Raccomandazione 19 giugno 1997, n.188

Conferenza internazionale del lavoro. Recommandation 19 juin 1997, n. 188 concernant les agences d’emploi privées. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 26 del 2 febbraio 2000) (omissis) II. Protection des travailleurs (omissis) 9. Les agences d’emploi privées devraient se voir interdire, ou empêcher par d’autre moyens, de formuler ou de publier des annonces de […]

Trattato 02 ottobre 1997

Il Trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 ed è
entrato in vigore il 1º maggio 1999.
A partire dal 1° dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato
di LIsbona [https://www.olir.it/documenti/?documento=4528], il trattato
sull’Unione europea (TUE) è stato emendato e il trattato sulla
Comunità europea (TCE) è stato sostituito dal Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. A questo link
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5238] la versione consolidata
dei trattati al 1° dicembre 2009.

Decisione 27 novembre 2000, n.2000/750/CE

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006). (da “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 303 del 2 dicembre 2000 pag. 0023 – 0028) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 13, vista la proposta della […]

Sentenza 25 giugno 1997

Un programma federale di interventi a sostegno dell’istruzione di
allievi portatori di handicap con l’impiego di personale docente
specializzato, può essere esteso a favore degli utenti di una scuola
confessionale, senza che ciò comporti la violazione
dell’Establishment Clause; infatti detto intervento è giustificato
sulla base di un criterio neutrale e secolare che non favorisce o
discrimina la religione ed è aperto a beneficiari credenti o non
credenti su di una base di eguaglianza.

Sentenza 27 giugno 1994

La legge statale che istituisce un distretto scolastico destinato
esclusivamente agli allievi portatori di handicap appartenenti ad una
setta religiosa, poiché comporta una delega dei poteri autoritativi
dello stato concessa esclusivamente sulla base di motivazioni di
ordine religioso, realizza un ingiusto vantaggio a favore di una
particolare confessione, facendo così venire meno il rispetto del
principio di neutralità imposto dalla Costituzione Federale.

Sentenza 18 giugno 1993

A norma del comma terzo dell’art. 49 della Costituzione federale
spetta ai genitori il potere di disporre della formazione religiosa
dei figli fino al compimento del sedicesimo anno di età; pertanto
sussiste la legittimazione ad agire dei genitori in nome proprio o
quanto meno a nome del figlio minore per la tutela della libertà di
coscienza di quest’ultimo. Quando l’ordinamento confessionale
detta una disciplina in contrasto con quella statale, come, nel caso
di specie, il divieto imposto dall’Islam ai bambini di sesso diverso
di nuotare insieme, mentre ciò è disposto dalle norme dello stato a
livello di scuola dell’obbligo, il civis fidelis è tenuto a
sottomettersi in linea di principio alle norme statali; il rispetto
del valore della libertà di coscienza comporta tuttavia l’obbligo
per le istanze pubbliche di concedere una dispensa, ove questa non
pregiudichi un ordinato ed efficiente svolgimento del servizio
scolastico. In particolare, non è legittimo ritenere a priori che
tale pregiudizio si verifichi nel caso in cui la presenza di un alto
numero di membri di minoranze confessionali faccia intravedere il
rischio di una eccessiva dilatazione delle richieste di dispensa. Del
resto, il principio di integrazione degli stranieri nel contesto
svizzero non comporta come regola generale che nell’osservanza delle
loro convinzioni religiose essi debbano sottoporsi a limitazioni
sproporzionate.