Sentenza 16 novembre 2006, n.42399
Posto che le modifiche legislative introdotte in materia di leva non
hanno abrogato del tutto il servizio obbligatorio, ma soltanto
limitato la sua operatività a casi particolari e specifici, è
illegittimo rifiutare il servizio militare in caso di guerra o di
grave crisi internazionale, o ancora nell’ipotesi di carenza di
personale quando tale situazione non possa risolversi richiamando in
servizio personale volontario cessato da non più di 5 anni. “In
questi casi continua a sussistere l’interesse al regolare
reclutamento finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della
necessaria istruzione militare, “affinché, ove particolari
situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere il dovere di
difendere la patria”.