Sentenza 22 gennaio 2007, n.64
Se è esatto che l’obiezione di coscienza presuppone una precisa
scelta ideale, con il rifiuto della violenza e quindi delle armi, non
è possibile, una volta che l’obbligatorietà del servizio di leva
sia venuto meno, sia pure nella forma della sospensione (art. 2, comma
1, lett. f, L. n. 331/14.11.2000), con la istituzione del “militare
professionalizzato”, fare della “obiezione di coscienza accolta”
una gabbia limitativa delle possibilità del cittadino, libero di
cambiare idee politiche e/o etiche, nonché avente diritto a svolgere
l’attività lavorativa che si è scelta; è infatti essenziale, in
proposito, l’accertamento delle condizioni di legge al momento della
richiesta ed ogni altra disposizione ha una validità “rebus sic
stantibus” (Nel caso di specie, veniva accolto il ricorso di una
guardia giurata contro il provvedimento di revoca della licenza alla
pistola di servizio)