Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documento 09 ottobre 2015

"Existing law, the Reproductive Privacy Act, provides that
every individual possesses a fundamental right of privacy with respect
to reproductive decisions. Existing law provides that the state shall
not deny or interfere with a woman’s right to choose or obtain
an abortion prior to viability of the fetus, as defined, or when
necessary to protect her life or health. Existing law specifies the
circumstances under which the performance of an abortion is deemed
unauthorized.
This bill would enact the Reproductive FACT
(Freedom, Accountability, Comprehensive Care, and Transparency) Act,
which would require a licensed covered facility, as defined, to
disseminate a notice to all clients, as specified, stating, among
other things, that California has public programs that provide
immediate free or low-cost access to comprehensive family planning
services, prenatal care, and abortion, for eligible women. The bill
would also require an unlicensed covered facility, as defined, to
disseminate a notice to all clients, as specified, stating, among
other things, that the facility is not licensed as a medical facility
by the State of California.
The bill would authorize the
Attorney General, city attorney, or county counsel to bring an action
to impose a specified civil penalty against covered facilities that
fail to comply with these requirements."

Sentenza 13 aprile 2016, n.84

A fronte, dunque, di quella che è stata definita “una
scelta tragica”, tra il rispetto del principio della vita (che
si racchiude nell’embrione ove pur affetto da patologia) e le
esigenze della ricerca scientifica – una decisione così
ampiamente divisa sul piano etico e scientifico, e che non trova
soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione
europea – la linea di composizione tra gli opposti interessi,
che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area
degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della
volontà della collettività, è chiamato a
tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori
fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle
istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato,
nella coscienza sociale. Compete dunque a
quest'ultimo la valutazione di opportunità (sulla base
anche delle “evidenze scientifiche” e del loro raggiunto
grado di condivisione a livello sovranazionale) in ordine: alla
utilizzazione, a fini di ricerca, dei soli embrioni affetti da
malattia – e da quali malattie – ovvero anche di quelli
scientificamente “non biopsabili”; alla selezione degli
obiettivi e delle specifiche finalità della ricerca
suscettibili di giustificare il “sacrificio”
dell’embrione; alla eventualità, ed alla determinazione
della durata, di un previo periodo di crioconservazione; nonchè
alla opportunità o meno (dopo tali periodi) di un successivo
interpello della coppia, o della donna, che ne verifichi la confermata
volontà di abbandono dell’embrione e di sua destinazione
alla sperimentazione; alle cautele più idonee ad evitare la
“commercializzazione“ degli embrioni residui.

Esortazione apostolica 19 marzo 2016

Chirografo del Santo Padre Francesco ai Vescovi per accompagnare
l’Esortazione Apostolica post-sinodale “Amoris
laetitia” [fonte: www.vatican.va]

Vaticano 8 aprile
2016
Caro fratello:
invocando la protezione della Santa
Famiglia di Nazareth, sono lieto di inviarti la mia Esortazione
“Amoris laetitia” per il bene di tutte le famiglie e di
tutte le persone, giovani e anziane, affidate al tuo ministero
pastorale.
Uniti nel Signore Gesù, con Maria e Giuseppe,
ti chiedo di non dimenticarti di pregare per me.
Franciscus

Sentenza 05 giugno 2015, n.96

La normativa in esame (artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge
n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche
di PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche
trasmissibili), appare il risultato di un irragionevole bilanciamento
degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di
razionalità dell’ordinamento – ed è lesiva
del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o
l’altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica
ereditaria – nella parte in cui non consente, e dunque esclude,
che, nel quadro di disciplina della legge suddetta, possano ricorrere
alla PMA le coppie affette da tali patologie, adeguatamente accertate,
per esigenza di cautela, da apposita struttura pubblica specializzata.
Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni
cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il
pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte
precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio
normativo di gravità” già stabilito
dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978.

Sentenza 18 marzo 2014

La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego, in particolare agli
articoli 4 e 14, deve essere interpretata nel senso che non
costituisce una discriminazione fondata sul sesso il fatto di negare
la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di
maternità a una lavoratrice che abbia avuto un figlio mediante
un contratto di maternità surrogata, in qualità di madre
committente. Analogamente, la direttiva
2000/78/CE
del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel
senso che non costituisce una discriminazione fondata
sull’handicap il fatto di negare la concessione di un congedo
retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo
di adozione a una lavoratrice che sia incapace di sostenere una
gravidanza e si sia avvalsa di un contratto di maternità
surrogata.

Sentenza 11 maggio 2009, n.1074

Il nascituro o concepito risulta dotato di autonoma soggettività
giuridica perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi
personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla
salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla
reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali
l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2° comma,
c.c. è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in
giudizio a fini risarcitori. Deve affermarsi, quindi, stante la
soggettività giuridica del nascituro sul piano personale, quale
concepito, il suo diritto a nascere sano ed il corrispondente obbligo
dei sanitari di risarcirlo per mancata osservanza sia del dovere di
una corretta informazione (ai fini del consenso informato) in ordine
alla terapia prescritta alla madre (e ciò in quanto il rapporto
instaurato dalla madre con i sanitari produce effetti protettivi nei
confronti del nascituro), sia del dovere di somministrare farmaci non
dannosi per il nascituro stesso. Non avrebbe invece quest’ultimo
avuto diritto al risarcimento qualora il consenso informato
necessitasse ai fini dell’interruzione di gravidanza (e non della
mera prescrizione di farmaci), stante nel nostro ordinamento la non
configurabilità del “diritto a non nascere se non sano”.

Sentenza 08 maggio 2009, n.151

E’costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», l’art.
14, comma 2, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1026] (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita). La previsione della
creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di
ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che, di
volta in volta, si sottopone alla procedura di procreazione
medicalmente assistita, si pone infatti in contrasto con l’art. 3
Cost. sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di
quello di uguaglianza; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio
alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso.
Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio
generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art.
14, quale logica conseguenza della caducazione nei limiti indicati del
comma 2, comportano inoltre la declaratoria di incostituzionalità del
comma 3, dell’art. 14 nella parte in cui esso non prevede che il
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile,
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.