Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 marzo 2002, n.3991

In materia di condizione giuridica dello straniero, le esigenze di
tutela del minore straniero che trovasi nel territorio italiano, le
quali consentono il rilascio, da parte del tribunale per i minorenni,
dell’autorizzazione, per un periodo di tempo determinato, all’ingresso
o alla permanenza del di lui familiare, ancorché nei confronti di
quest’ultima sia stata disposta l’espulsione, sono raccordate – ai
sensi dell’art. 31, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 – soltanto
alla presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del
minore, in relazione alla sua età e alle sue condizioni di salute, e
non possono essere perciò riconosciute in rapporto a situazioni con
carattere di normalità o stabilità; ne consegue, pertanto, che detta
autorizzazione non può essere rilasciata al familiare per il solo
fatto che il minore, presente in Italia, sia stato inserito in un
progetto di alfabetizzazione scolastica, atteso che la scolarizzazione
del minore medesimo fino al compimento dell’istruzione obbligatoria
rappresenta una esigenza ordinaria, ricollegandosi al normale processo
educativo – formativo del minore, e non abilita perciò il nucleo
familiare di cui il minore fa parte ad ottenere un permesso di
soggiorno in deroga alla disciplina sull’immigrazione.

Decreto 05 giugno 1995

Lo stato di gravidanza della minore non può costituire da solo grave
motivo per l’autorizzazione al matrimonio ex. art. 84, 2º comma
cod. civ., se non è accompagnato da una sufficiente maturità e
indipendenza della minore e dall’esistenza in atto di valide
prospettiva di formazione di un’autonoma famiglia.

Decreto 28 gennaio 1994

Ricorrono i gravi motivi per l’autorizzazione a contrarre matrimonio
di minori infradiciottenni qualora vi sia una convivenza in atto tra i
nubendi per aver già celebrato matrimonio religioso e si sia
verificata l’interruzione spontanea della gravidanza.