Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 luglio 2015, n.13883

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso,
le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata
dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il
riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo
in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In
particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo
del difetto di tutela dell'affidamento della controparte,
poichè, mentre in tema di contratti la disciplina generale
dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o
malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella
disciplina dell'incapacità naturale, quale causa
d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente
l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico.

Ordinanza 03 settembre 2014, n.18627

Il recepimento materiale, nell’Accordo di modifica del
Concordato, della disciplina dettata dagli artt. 796 e 797 c.p.c.
comporta che, nell’ambito regolato da tale Accordo, le predette
disposizioni codicistiche continuino ad operare in tutta la loro
ampiezza (nonostante l'entrata in vigore della l.n. 218/1995).
Secondo il Giudice adito resta dunque fermo il principio, già
enunciato da Cass. n. 3345/97 e n. 12671/99, secondo cui i rapporti
fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono
disciplinati sulla base di un "principio di prevenzione" in
favore di quest’ultima.

Sentenza 15 giugno 2012, n.9844

In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per
difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (defectum
discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in
considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante
inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del
matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si
discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata
dall’art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano.

Quanto alla rilevanza della durata ventennale del matrimonio (
prospettata dalla ricorrente nel caso di specie) con riferimento
all’orientamento della  Corte secondo cui è ostativa alla
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
concordatario la convivenza prolungata dai coniugi successivamente
alla celebrazione del matrimonio, in quanto essa è espressiva di una
volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è
incompatibile, quindi, l’esercizio della facoltà di rimetterlo in
discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge (Cass. 2011/1343),
osserva il collegio che il principio giurisprudenziale richiamato
attribuisce rilievo, quale situazione ostativa alla delibazione della
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, alla
convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione
del matrimonio e non alla semplice durata del matrimonio medesimo.

Sentenza 08 luglio 2009, n.16051

Le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120
cod . civ., cosicché deve escludersi che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza, in sede di delibazione, trovi
ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano (Cass. 10
maggio 2006, n. 10796; 7 aprile 2000, n. 4387). In particolare, non è
ravvisabile sotto il difetto di tutela dell’affidamento della
controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la
disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo, in tema di
contratti, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art. 428,
secondo comma, cod. civ.), tale aspetto è invece del tutto ignorato
nella disciplina dell’ incapacità naturale vista quale causa di
invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso,
l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio
psichico (Cass. 7 aprile 1997, n. 3002) .

Sentenza 15 settembre 2009, n.19808

In tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per difetto
del consenso, la situazione di vizio psichico da parte di uno dei
coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome
comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i
doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso,
non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità
contemplata dall’art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il
riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei
principi fondamentali dell’ordinamento italiano.