Sentenza 21 marzo 2000
La direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’immissione
deliberata nell’ambiente di OGM, come modificata dalla Direttiva della
Commissione 18 giugno 1997, 97/35/CE, deve essere interpretata nel
senso che, qualora a seguito della trasmissione alla Commissione di
una domanda di immissione in commercio, nessuno Stato membro abbia
sollevato obiezioni, o qualora la Commssione abbia adottato una
decisione favorevole, l’autorità nazionale competente è tenuta a
rilasciare il consenso scritto, che permette l’immissione in commercio
del prodotto. Tuttavia, ove lo Stato interessato sia entrato in
possesso di informazioni nuove che lo inducano a ritenere il prodotto
nocivo o pericoloso per la salute delle persone e dell’ambiente, non
sarà tenuto a dare il proprio consenso, ma ad informare
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.