Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 luglio 2006, n.1128

La previsione del bando di indizione del concorso riservato a posti di
insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare (DDG 2 febbraio 2004) assegna al diploma magistrale,
se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze
religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti oppure attribuisce al
diploma in scienze religiose – fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore – il punteggio massimo sino a 4
punti. Ciò appare giustificato dal fatto che, ai sensi del d.p.r.
16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, ma che
tale insegnamento può essere impartito anche da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. Dunque, ai fini del concorso
in questione – nel caso di candidati in possesso sia del diploma
magistrale, sia di quello in scienze relgiose – le relative
graduatorie vengono calcolate sulla base del titolo magistale, sebbene
tali soggetti abbiano eventualmente conseguito nel diploma in scienze
religiose una votazione migliore.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5646

L’art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il periodo di
servizio per l’ammissione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e per il
conseguente inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere
stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e
relativi a classi di concorso”. Dunque, non possono essere
computati, ai fini dell’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione riservata di esami di cui all’O.M. n.
153/1999, i periodi di servizio prestati nell’insegnamento della
religione cattolica, posto che detto insegnamento non trova
corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, essendo
caratterizzato – alla data di indizione della sessione riservata –
come rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente
impossibilità di collegamento ad una individuata classe di concorso.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5658

Ai fini dell’ammissione alle sessione riservata di esami per
l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali, indetta con
O.M. n. 153 del 16 giugno 1999 in attuazione dell’art. 2 della Legge
n. 124/1999, non può essere computato il servizio di insegnamento
della religione cattolica; detto insegnamento, infatti, in
considerazione del regime concordatario particolare operante nella
materia, non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli
ordinari – essendo impartito, alla data di indizione della sessione
riservata, con rapporto di lavoro a tempo determinato in virtù di
incarichi annuali – e non trova, quindi, collegamento in una
individuata classe di concorso; requisiti che devono entrambi
caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge n.
124/1999, l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione alla
sessione di abilitazione.

Sentenza 19 giugno 2006, n.3571

I docenti di religione cattolica sono esclusi dalla sessione riservata
di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali
indetta con O.M. n. 153 del 15.06.1999, in attuazione dell’art. 2
della legge 03.05.1999, n. 124. L’art. 2 della predetta ordinanza
prevede, infatti, che “i servizi prestati nell’insegnamento della
religione cattolica o delle attività alternativa alla religione
cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata in quanto né prestati su posti di ruolo, né relativi a
classi di concorso”. Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di
Stato ribadisce, con orientamento costante, la peculiarità della
posizione di “status” del docente di religione in relazione ai
differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, alle
distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, alla
specificità dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria. Si tratta,
quindi, di insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della sessione riservata, con rapporto di lavoro a tempo
determinato in virtù di incarichi annuali – e che non trova
collegamento in una individuata classe di concorso, requisiti che
devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art.
2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione di abilitazione.

Sentenza 04 febbraio 2005, n.2243

Nell’ambito del procedimento volto al conferimento dell’incarico di
insegnante di religione cattolica da parte dell’autorità scolatica,
l’autorità ecclesiastica conserva, pur dopo l’avvenuto iniziale
riconoscimento dell’idoneità, poteri autonomi di valutazione, in sede
di conferimento dell’incarico annuale, sulle specifiche modalità
attraverso le quali l’insegnamento della religione cattolica è
destinato a spiegarsi, posto che queste ultime possono nella realtà
fattuale risultare oggettivamente incompatibili con le istituzionali
finalità dell’insegnamento religioso. Nella ripartizione delle
competenze che voglia rispondere alla logica di fondo riscontrabile
nell’intero articolato normativo sull’insegnamento della religione
cattolica non può infatti che attribuirsi – pur in un contesto volto
ad evitare qualsiasi riflesso negativo sull’organizzazione didattica
della scuola pubblica nel perseguimento delle sue finalità –
all’ordinario diocesano autonomia di poteri, non limitati al
riconoscimento dell'”idoneità” all’atto della nomina degli
insegnanti, ma estesi anche alle specifiche modalità attraverso le
quali annualmente (ed ora a seguito di contratti a tempo determinato,
stipulati ex art. 3, comma 10, della l. n. 186 del 2003) detto
insegnamento deve essere spiegato. In questa ottica possono pertanto
reputarsi ammissibili condotte dell’autorità scolastica che si
concretizzino in una piena adesione alle indicazioni dell’ordinario
diocesano, volte a privilegiare – come è avvenuto nel caso di specie
– esigenze di “continuità didattica”, ovvero ad impedire che
specifiche modalità risultino ostative alla funzionalità
dell’insegnamento o ancora ad agevolare una opportuna mobilità del
personale in relazione ad una “flessibilità degli organici” in
connessione con la particolarità di un insegnamento caratterizzato da
un regime di “facoltatività soggettiva”.

Legge regionale 29 giugno 2004, n.10

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10: “Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento deli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino dele attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)”. (da “Bollettino Ufficiale della regione […]

Legge provinciale 23 luglio 2004, n.4

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 4: “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 31 del 3 agosto 2004, Supplemento n. 1) (Omissis) CAPO II – ALTRE DISPOSIZIONI ARTICOLO 15 (Modifica della […]

Legge provinciale 08 aprile 2004, n.1

Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 16 del 20 aprile 2004, Supplemento n. 1) (Omissis) CAPO III – ALTRE DISPOSIZIONI ARTICOLO 19 […]

Sentenza 02 dicembre 2002, n.533

È costituzionalmente illegittimo l’art. 19 l. prov. Bolzano 14
dicembre 1998 n. 12, come introdotto dall’art. 6 comma 2 l. prov. 28
dicembre 2001 n. 19, il quale consente al personale docente delle
scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia autonoma di
Bolzano in servizio nell’anno scolastico 1998-1999 e 1999-2000 – privo
del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di
maturità e che abbia svolto servizi di supplenza per almeno 18 anni
scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio
interi ai sensi della normativa allora vigente – di essere assunto a
tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito
esame di idoneità o di abilitazione riservato e dispone che per il
personale femminile con prole l’anzianità di servizio necessaria è
ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti
anni scolastici. Non sono, infatti, derogabili dalla provincia
autonoma di Bolzano i principi che reggono la materia dell’ordinamento
scolastico statale nè – secondo quanto “prescritto” – la regola della
necessaria stretta attinenza tra i titoli di studio, che danno accesso
agli esami di abilitazione, e le discipline oggetto di insegnamento;
regola ispirata al principio, rispondente all’esigenza di ragione, che
vuole che la validità dell’insegnamento – e quindi dell’apprendimento
dei discenti – sia assicurata mediante un’idonea specifica
preparazione culturale dei docenti. Restano assorbiti gli ulteriori
profili di illegittimità.