Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 febbraio 2009, n.897

Ai fini della formazione della graduatoria a posti di insegnante di
religione, relativa al concorso riservato, per titoli ed esami,
indetto con decreto dirigenziale in data 4 febbraio 2004, il diploma
di specializzazione in pedagogia religiosa non può essere ascritto al
punto B/2 lett. f) della relativa tabella di valutazione dei titoli,
che attribuisce due punti per il compimento del regolare corso di
studi teologici in un seminario maggiore. Infatti, il corso di studi
di pedagogia religiosa ha durata biennale e non può, quindi, essere
assimilato al compimento degli studi in seminario, che hanno durata di
cinque o sei anni.

Sentenza 26 marzo 2008, n.5628

La giurisprudenza, sia del giudice delle leggi (C. Cost. 22 luglio
1999 n. 343), sia del giudice amministrativo (cfr., fra le tante,
Cons. Stato, II Sez., 10 gennaio 2001 n. 1606/2000; T.A.R. Pescara 15
giugno 2001 n. 567; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 maggio 2003, n.
1948), ritiene che l’insegnamento delle materie alternative sia
ininfluente ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami e
della valutabilità del servizio prestato. Ciò in quanto tale
insegnamento non corrisponde né a posti di ruolo, né ad una
individuata classe di concorso ed è specificamente caratterizzato dal
fatto di non avere per oggetto materie curricolari. Per contro, il
carattere derogatorio della disposizione tendente alla immissione in
ruolo per soli titoli, intende ancorare l’immissione in ruolo a
titoli di servizio maturati su materie curricolari (cfr. Consiglio
Stato, sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2465). Per tali ragioni, dunque, i
servizi svolti nell’insegnamento delle attività alternative della
religione cattolica non sono validi né ai fini dell’ammissione e
neppure ai fini del punteggio.

Sentenza 13 marzo 2008, n.1082

Il d.p.r. 16.12.1985 n. 751 – al punto 4.4 lett. b) – stabilisce che
il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole materne ed elementari è il diploma di istituto
magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario
diocesano”, ma che tale insegnamento può essere impartito anche da
“chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia
conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze
religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.
Dunque, posto che in questo secondo caso il titolo che abilita
all’insegnamento è il diploma di scienze religiose in aggiunta ad
altro diploma di scuola media superiore, appare legittima la
previsione – contenuta nel bando relativo al caso di specie – diretta
a dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze
religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di
istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze
religiose costituisce, in detta ipotesi, il titolo specifico richiesto
ai fini dell’insegnamento della religione cattolica.

Sentenza 24 maggio 2007, n.795

L’articolo 2 del bando di concorso per esami e titoli a posti di
insegnante di religione cattolica, approvato in data 2 febbraio 2004
con decreto del Direttore Generale del Dipartimento per
l’Istruzione, prevede che – per la determinazione del periodo utile
ai fini della ammissione – “il servizio è considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se
sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale. Il servizio è utile anche se
prestato in ordini dei gradi diversi purché con il possesso dei
titoli o in condizioni personali prescritti e per un orario mediamente
non inferiore, nel quadriennio continuativo, alla metà di quello
d’obbligo”. La norma del bando di concorso non può, dunque, che
essere interpretata nel senso che è necessario che il candidato
possegga entrambi i requisiti ivi stabiliti, ossia abbia prestato
servizio continuativamente, nel quadriennio di interesse, per almeno
180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale e “per un orario mediamente non
inferiore alla metà di quello d’obbligo”. (Nel caso di specie, il
ricorrente aveva prestato, invece, solo 93 giorni di servizio, anche
se con un orario mediamente pari a 18 ore settimanali).

Sentenza 23 gennaio 2007, n.188

Le graduatorie generali di merito relative al concorso riservato, per
esami e titoli, per insegnanti di religione cattolica, nella scuola
dell’infanzia ed elementare, indetto con D.D.G. del 02 febbraio
2004, sono distinte – ex art. 9 – per diocesi presenti nel territorio
regionale, dal momento che la partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 186/2003, è stata prevista su posti di
insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale
delle diocesi di ciascuna regione .

Sentenza 19 giugno 2006, n.3574

La previsione contenuta nell’allegato 5 del bando di concorso di cui
al d.d.g. del 02.02.2004, per la copertura di posti di insegnanti di
religione, si configura coerente con la selezione dei titoli validi
per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed
elementari stabilita al punto 4.4. lett. b) del d.P.R. n. 751/1985, di
esecuzione dell’intesa fra Autorità Scolastica Italiana e C.E.I.
Stabilisce, infatti, l’art. 3, comma primo, della legge 18.07.2003,
n. 186 – istitutiva dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica
– che costituiscono titoli valutabili ai fini dell’ accesso ai
ruoli predetti “quelli previsti dal punto 4 dell’intesa” fra
Autorità Scolastica Italiana e C.E.I. Il menzionato punto 4 mantiene
distinta la posizione degli insegnanti in possesso di “titolo di
studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne” unito a
titolo idoneativo rilasciato dall’ Autorità ecclesiastica, rispetto
ai docenti “forniti di altro diploma di scuola secondaria
superiore” che abbiano conseguito almeno “un diploma rilasciato da
un Istituto in scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana”. Trattandosi, inoltre, di accesso a posti di
ruolo nella scuola elementare, non si configura irragionevole la
scelta dell’ Amministrazione, in relazione alla peculiarità dei
compiti didattici che vedono come destinatari allievi della scuola
primaria, di valorizzare ai fini della graduazione del punteggio il
livello di idoneità dimostrato in sede di conseguimento del diploma
di scuola magistrale.

Sentenza 19 giugno 2006, n.3566

Ai fini del possesso dei titoli di qualificazione professionale
richiesti per la partecipazione a concorso riservato per
l’insegnamento della religione cattolica, il titolo di baccalaureato
in teologia rilasciato da una Facoltà eretta dalla Santa Sede ed
autorizzata a conferire il summenzionato grado integra il requisito di
ammissione del possesso di “titolo accademico (dottorato o licenza o
baccalaureato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche
previste dal d.m. 15.07.1987, conferito da una Facoltà approvata
dalla Santa Sede”. La circostanza che la predetta Facoltà non sia
stata inserita nell’apposito elenco, comunicato dalla C.E.I. al
Ministero, non costituisce infatti condizione idonea a fondare la
determinazione di esclusione dal concorso, posto che detto elenco
concerne solo le istituzioni ecclesiastiche italiane. A fronte di un
titolo accademico rilasciato da una Facoltà operante all’estero
costituisce, invece, regola di buona amministrazione attivare il
procedimento di verifica dell’equipollenza del titolo di
baccalaureato prodotto rispetto a quelli rilasciati dalle istituzioni
formative operanti in Italia, anziché assumere a riferimento il solo
dato formale dell’elenco fornito dalla C.E.I.

Sentenza 10 febbraio 2006, n.109

Il diploma conseguito presso gli Istituti Magistrali è titolo di
studio necessario per concorrere alla classe di insegnamento della
religione cattolica nella scuola di infanzia e nella scuola
elementare, ma non sufficiente per accedere all’insegnamento nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado (cfr. D.P.R. n.
751/1985). Si tratta, dunque, di un titolo propedeutico al diploma
accademico, che non può essere valutato disgiuntamente da esso. (Nel
caso di specie, l’Amministrazione scolastica anteponeva alla
ricorrente, titolare di diploma magistrale, nella graduatoria relativa
concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
secondarie, candidate dotate del diploma accademico di Magistero in
scienze religiose)

Sentenza 10 luglio 2006, n.4349

Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso riservato ai
docenti di religione cattolica – bandito con D.D.G. del 2 febbraio
2004 – è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro
titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di peso concorsuale, sia in termini di conoscenze presupposte.
Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro
diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può
giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose,
dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso
non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma
magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro
titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola
materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della
religione, perché unito al diploma in scienze religiose.

Sentenza 07 luglio 2006, n.4320

Le disposizioni concorsuali che prevedano, da un lato, la valutazione
del solo diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con
l’aggiunta del diploma di scienze religiose (quale punteggio
aggiuntivo fisso), e dall’altro la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, qualora sia fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore, risultano pienamente conformi
alle previsioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del
16.12.1985. Tale diposizione stabilisce che il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che,
inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione
cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo
che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in
aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima
la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma
di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro
diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di
scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare la
religione cattolica (Nel caso di specie, alla ricorrente in possesso
del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose,
all’atto della pubblicazione della relativa graduatoria concorsuale,
veniva valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non
l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più
favorevole in base alla votazione conseguita).