Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 aprile 2005, n.1762

L’Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede ha disposto – all’articolo 10, n. 3 – che «le nomine dei
docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti
istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso,
della competente autorità ecclesiastica». In particolare, tale
gradimento – ai sensi di quanto disposto dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 195/1972 a cui il Protocollo addizionale si richiama
– costituisce un fatto estraneo all’ordinamento italiano, la cui
concreta sussistenza rappresenta un presupposto di legittimità della
nomina del docente, non sindacabile né dall’Università Cattolica,
né dal giudice amministrativo; l’assenza del gradimento obbliga
pertanto gli organi dell’Università Cattolica a prenderne atto, nel
senso che essi non possono attivare una fase del procedimento volta ad
accertare le ragioni di tale assenza, nè possono disporre la nomina,
in contrasto con le determinazioni dell’autorità ecclesiastica.