Governo del territorio
Varie 09 aprile 2015, n.47
Legge regionale 03 febbraio 2015, n.2
Ordinanza 30 gennaio 1985, n.26
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
ss. della legge 27 maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 3, 9,
117 e 128 della Costituzione – relativamente alla parte in cui viene
data esecuzione all’art. 16, secondo comma, del Trattato fra la Santa
Sede e l’Italia, il quale stabilisce la facoltà concessa alla Santa
Sede di dare agli immobili, menzionati nel Trattato stesso e negli
allegati, l’assetto che creda senza autorizzazione o consensi da parte
di autorità governative, provinciali o comunali italiane – posto che,
per costante giurisprudenza della Corte, il sindacato sulle norme dei
Patti Lateranensi, cui sia stata data esecuzione da parte dell’Italia,
resta limitato e circoscritto all’accertamento della loro conformità
o meno ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Gli
invocati parametri costituzionali non rientrano infatti – agli effetti
in questione – fra i “principi supremi”, mentre il cosiddetto
“privilegio di extraterritorialità”, previsto dal Trattato fra la
Santa Sede e l’Italia, non offende – di per sè – “il patrimonio
storico e artistico della Nazione”.