Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 23 ottobre 1989

CONVENTIO INTER APOSTOLICAM SEDEM ET BRASILIENSEM REMPUBLICAM FOEDERATAM de spirituali militum cura ACORDO ENTRE A SANTA SÉ E A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA AS FORÇAS ARMADAS. (AAS 1990, pp. 126-129) A Santa Sé e a República Federativa do Brasil, desejosas de promover, de maneira estável e conveniente, a assistência religiosa aos fiéis […]

Sentenza 22 marzo 1995, n.3314

Al fine della delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio per vizio del consenso
rappresentato dalla esclusione di uno dei “bona matrimonii”, la
situazione ostativa, di cui all’art. 797, n. 6 cod. proc. civ., per
pendenza davanti al giudice italiano di altra causa fra le stesse
parti con identico oggetto, non può discendere dalla proposizione
dinanzi a tale giudice di una generica domanda di accertamento della
“conformità del matrimonio alla legge italiana”, attesa
l’inidoneità della relativa istanza ad aprire un dibattito sulla
specifica questione della sussistenza o meno dell’indicato vizio*.

Sentenza 29 aprile 1994, n.551

La giurisdizione esclusiva dei Tribunali ecclesiastici nelle cause di
nullità del matrimonio concordatario, alla luce dei chiarimenti
forniti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 421/93, permane
anche dopo la modifica del Concordato lateranense (Accordo 18 febbraio
1984, legge n. 121/85). Non è ravvisabile un contrasto con l’ordine
pubblico italiano ai fini del diniego della delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio per errore causato dal dolo
dell’altro coniuge circa una propria qualità gravemente
perturbativa del consorzio coniugale (nella specie: l’occultamento
volontario della propria epilessia), atteso che il motivo di nullità,
pur nella diversità di disciplina, trova sostanziale corrispondenza
nell’art. 122 del codice civile. Nel procedimento di delibazione di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per errore di un
coniuge causato dal dolo dell’altro circa una propria qualità
gravemente perturbativa del consorzio coniugale, deve essere rigettata
la domanda dell’autore del dolo volta ad ottenere “provvedimenti
economici provvisori”, essendo rilevanti le ragioni che hanno
determinato la nullità ed il lasso di tempo (nella specie, notevole)
intercorso tra la rottura del matrimonio e la proposizione
dell’azione per l’efficacia civile della sentenza medesima. Il
contrasto dottrinale esistente in ordine alla permanenza della riserva
di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità
del matrimonio concordatario può costituire giusto motivo ai fini
della compensazione parziale delle spese di giudizio.

Sentenza 07 gennaio 1994, n.5

A seguito della trasformazione di una Istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza in ente morale con personalità giuridica di
diritto privato, deve ritenersi esclusa la giurisdizione della Corte
dei conti in ordine alla responsabilità degli amministratori anche
per i fatti dannosi avvenuti in epoca precedente la trasformazione.

Sentenza 23 aprile 1986, n.113

Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre
1972, n. 772, disciplinante la materia dell’obiezione di coscienza (ed
in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma,
3, terzo comma, 5, 6 e 9), l’accogliemento della domanda di ammissione
al servizio sostitutivo civile, comporta per l’obiettore la perdita
dello status militare – acquisito al momento dell’arruolamento – con
conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi,
della assoggettabilita’ alla giurisdizione militare. Per le stesse
ragioni, il discorso sull’ammissione al servizio sostitutivo civile
deve ricondursi, piu’ che all’ottica dei modi di esplicazione,
all’ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari
fatti oggetto di riserva di legge dall’art. 52, secondo comma, Cost..
Pertanto, e’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art.
103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l’art. 11 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli
obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile,
siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono
assorbiti gli altri motivi di illegittimita’, prospettati in
riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma,
Cost.

Sentenza 05 luglio 1971, n.169

Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato
non ha assunto l’obbligo di non introdurre nel suo ordinamento
l’istituto del divorzio. Non puo’ argomentarsi in contrario dal
riferimento dell’art. 34 al “sacramento del matrimonio”, giacche’
l’espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla
formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la
Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un
sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le
connesse caratteristiche di indissolubilita’, esso sia stato altresi’
riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed
infatti, l’espressione piu’ non ricorre nell’art. 5 della legge 27
maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l’attuazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu’
semplicemente stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti un
ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico
produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del
matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato
civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti”.

Accordo 10 gennaio 1994

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica d’Ungheria sull’assistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera. Firmato il 10 gennaio 1994. Pubblicato in AAS 86 (1994), pp. 574-579 LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA D UNGHERIA desiderando promuovere, in maniera stabile e conveniente, l’assistenza religiosa ai cattolici, membri delle Forze Armate e […]