Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 aprile 2007, n.8088

Le norme ed i principi di tutela, operanti per i rapporti di lavoro
subordinato di diritto privato, non trovano alcun limite alla loro
applicazione nel rapporto del personale dipendente presso enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, esercenti attività ospedaliera
e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario
pubblico. Tale stato di cose, in difetto di disposizioni espresse in
tal senso, non comporta infatti l’assoluta parificazione della
regolamentazione dei suddetti rapporti di lavoro a quelli dei
dipendenti degli enti pubblici ospedalieri. La cognizione delle
eventuali controversie relative a tali rapporti appartiene, quindi,
alla cognizione del giudice ordinario.

Ordinanza 19 gennaio 2007, n.1133

L’immunità giurisdizionale di cui gode la Santa Sede con i suoi
organi ed enti centrali, quale titolare di personalità giuridica
internazionale, non riguarda le controversie di lavoro subordinato
aventi ad oggetto prestazioni rese sul territorio italiano, quando
queste siano di tipo ausiliario ed estranee all’attività ecclesiale e
nemmeno quando, indipendentemente dalla natura delle mansioni, vengano
in discussione aspetti esclusivamente patrimoniali, senza incidenza
sull’organizzazione e sulle funzioni del datore di lavoro (cfr. Cass.,
Sez. Un. 15 aprile 2005, n. 7791
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2265]).

Autorizzazione 21 dicembre 2005, n.7

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici”, del 21 dicembre 2005. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 2 del 3 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n. 1) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE […]

Autorizzazione 30 giugno 2004, n.7

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 7/2004 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici”, del 30 giugno 2004. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” del n. 190 del 14 agosto 2004) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In […]

Sentenza 05 maggio 1993, n.420

Il rapporto intercorrente tra l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d’Italia ed il Fondo edifici di culto ha natura privatistica e le
relative controversie (nella specie inerenti a restituzione di taluni
beni immobili) rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

Sentenza 11 luglio 2001, n.9382

Le controversie in materia di iscrizione degli enti ecclesiastici
nell’apposito registro delle persone giuridiche – iscrizione ammessa,
ex art. 1, 5 e 6 della legge n. 222 del 1985 e 15 del d.P.R. n. 33 del
1987, per gli enti già riconosciuti o che ottengano il riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per quelli che
producano un attestato del Ministero dell’interno dal quale risulti il
possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7
giugno 1929 – sono devolute alla cognizione del giudice ordinario,
atteso che la detta attestazione ministeriale (sulla quale sia, in
ipotesi, insorto dibattito), non esprimendo apprezzamenti di
opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta
dell’interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella
mera certificazione di fatti giuridicamente rilevanti con consistenza
esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, del tutto inidonea a
degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell’ente
istante o di terzi.

Sentenza 01 marzo 2002, n.3027

A seguito dell’emanazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (la cui
legittimità risulta sancita dalla sentenza n. 466 del 1990 Corte
cost.), alle istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali va
riconosciuta natura privatistica qualora ne risulti accertato,
alternativamente, il carattere associativo, quello di istituzione
promossa ed amministrata da privati, l’ispirazione religiosa, ovvero
qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze 1) che l’atto
costitutivo (o la tavola di fondazione) sia posto in essere da
privati; 2) che disposizioni statutarie prescrivano la designazione da
parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa
dei componenti dell’organo deliberante; 3) che il patrimonio risulti
prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione
originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da
beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività
istituzionale. Ne consegue che all’Ospizio “beneficio Madonna delle
Grazie” di Galatina va riconosciuto il carattere di istituzione di
assistenza e beneficenza con personalità giuridica di diritto
privato, attesa la riconducibilità all’iniziativa privata della sua
nascita, della relativa disciplina e dei finanziamenti ricevuti, così
che le controversie inerenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti
devono ritenersi devolute alla competenza giurisdizionale dell’a.g.o.