Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 gennaio 1977, n.1

Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di
proposizioni normative tra l’art. 17 della legge 27 maggio 1929, n.
847 (Disposizioni per l’applicazione del Concordato tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quarto e
seguenti dell’art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l’art.
1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) – per cui e’ da escludere che la
rinunzia dello Stato all’esercizio della giurisdizione a favore
dell’ordinamento canonico nelle cause matrimoniali sia stata resa
operante dall’art. 17, essendosi gia’ prodotta la riserva a favore del
giudice ecclesiastico con la inserzione nel nostro ordinamento
dell’art. 34 Concordato, cosi’ come disposta in forza del citato art.
1 legge 810 del 1929 -, finisce per risultare priva di effetti una
eventuale declaratoria di illegittimita’, con conseguente caducazione,
dell’art. 17 poiche’ rimarrebbe ugualmente ferma l’applicabilita’ dei
precetti contenuti nei predetti commi quarto e seguenti dell’art. 34,
cosi’ come sono stati immessi nell’ordinamento italiano dall’art. 1
della legge 810 del 1929. Pertanto, e’ inammissibile per difetto di
rilevanza la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 17
della legge n. 847 del 1929, sollevata – in riferimento agli artt. 2,
3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. – sotto il profilo che, per effetto
della rinunzia alla giurisdizione, verrebbero resi esecutivi
nell’ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed
autorita’ ecclesiastiche, emessi in violazione dei principi supremi
del nostro ordinamento costituzionale.

Sentenza 12 maggio 2008, n.11802

L’invocazione, innanzi al tribunale civile, della disciplina
civilistica delle cause di nullità matrimoniali porta ad escludere
l’identità del petitum con il giudizio svoltosi avanti al tribunale
ecclesiastico; ciò si evince dalle specificità e diversità
dell’istituto del matrimonio come configurato nei due ordinamenti
giuridici, riconducibili – rispettivamente – alla concezione del
matrimonio quale sacramento, propria del diritto canonico, ed alla
concezione negoziale, propria del diritto civile.

Sentenza 16 settembre 2006

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno
dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile,
sia stata da questo effettivamente conosciuta ovvero che non sia stata
da questo conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacché, ove
le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo
nell’ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra il principio
fondamentale della tutela della buona fede e dell’affidamento
incolpevole.

Decreto generale 05 novembre 1990, n.786

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto Generale sul matrimonio canonico, Prot. n. 786/90, 5 novembre 1990. Decreto La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il “Decreto generale sul matrimonio canonico”, in attuazione delle disposizioni del codice di diritto […]

Accordo 19 luglio 1980

Firmato il 19 luglio 1980 Pubblicato in AAS 72 (1980), pp. 807-812 CONVENTIO INTER APOSTOLICAM SEDEM ET PERUVIANAM REMPUBLICAM ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPUBLICA DEL PERU’ La Santa Sede y la República del Perú, deseosas de seguir garantizando de manera estable y mais conforme a las nuevas condiciones históricas la tradicional y […]