Ordinanza 27 gennaio 2010, n.1625
Le controversie riguardo al provvedimento di cancellazione (o al
rifiuto di iscrizione) dall’Anagrafe delle Onlus, di competenza
dell’Agenzia delle entrate, deve ritenersi attribuite al giudice
tributario, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo ad
oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett.
h, del D.Lgs. n. 546/1992).