Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 novembre 2015, n.5103

Le ex IPAB non sono fondazioni pubbliche in quanto mancano alcuni
degli elementi essenziali perché possano essere considerate
tali, ovvero del requisito 'teleologico' nonché del
requisito della 'influenza dominante' necessari, ai sensi
dell' art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, ai fini della
qualificazione giuridica quale organismo di diritto
pubblico. (Ciò nel caso di specie in quanto, della
Fondazione in questione, i componenti del Consiglio di amministrazione
erano di nomina sindacale e non del Comune, oltre al fatto che le
rette degli ospiti erano a carico degli stessi, con l'intervento
dell'ente locale, nella sola ipotesi degli obblighi connessi alla
spedalità).

Sentenza 24 febbraio 2000, n.40

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie concernenti le procedure di affidamento di appalti,
quando il soggetto appaltante – nella specie un ente ecclesiastico
– pur non avendo natura pubblicistica, sia tenuto all’osservanza
della disciplina pubblicistica degli appalti, risultando pertanto
irrilevante la qualificazione giuridica, pubblica o privata, di tale
soggetto.

Sentenza 05 maggio 1993, n.298

Da un’interpretazione sistematica dell’art. 8 L. 27 maggio 1929 n.
848, tuttora in vigore per effetto dell’art. 73 L. 20 maggio 1985 n.
222, si evince che il Comune ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi
sulla domanda di retrocessione gratuita di parte degli ex conventi,
soppressi da leggi eversive dei beni ecclesiastici, da destinarsi a
rettoria della chiesa annessa, fermo restando comunque un margine in
capo al Comune di valutazione discrezionale finalizzato ad
individuare, nell’interesse pubblico, la congruità della parte
dell’ex bene conventuale da rilasciare; pertanto, le controversie
relative alla retrocessione di cui all’art. 8 cit. rientrano nella
giurisdizione del giudice amministrativo. Una volta che il Comune
abbia assolto l’obbligo di pronunciarsi ai sensi dell’art. 8 L. 27
maggio 1929 n. 848 – che sancisce l’obbligo dei Comuni e delle
Province, cui siano stati ceduti i fabbricati dei conventi soppressi
da leggi eversive di beni ecclesiastici, di rilasciarne gratuitamente
una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa annessa – la
retrocessione s’intende perfezionata ove tra il Comune stesso e
l’Ente ecclesiastico richiedente sussista pieno accordo in ordine
all’an ed al quantum della congrua parte dei beni conventuali da
rilasciare; viceversa, ove tra il Comune e l’Ente ecclesiastico
sorgano contrasti sull’an o sul quantum dei beni da retrocedere, sul
relativo contenzioso è chiamata a decidere con proprio provvedimento,
ai sensi dell’art. 15 R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262, l’Autorità
governativa (oggi Ministro dell’interno).