Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».

Sentenza 17 gennaio 2012, n.263

La controversia avente ad oggetto il contratto d’opera
intellettuale tra un cittadino italiano ed un avvocato rotale,
relativamente alla attività svolta da quest’ultimo innanzi al
Tribunale ecclesiastico, nulla toglie al carattere civilistico del
rapporto “inter partes”, con conseguente giurisdizione del Giudice
italiano.
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CFR. IN OLIR.IT
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 6 luglio 2011, n. 14839
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5661]

Sentenza 05 marzo 2008

E’ possibile intentare una causa civile contro la Santa Sede per i
fatti commessi da un sacerdote, dovendosi considerare la Santa Sede
quale datore di lavoro del prete, come tale sottratta, secondo quanto
disposto dal _Foreign Sovereign Immunity Act_, alle immunità previste
dal diritto internazionale. In riforma della sentenza impugnata, si
stabilisce al contrario che la Santa Sede non può essere citata in
giudizio per rispondere dei medesimi comportamenti in ragione di una
sua eventuale omessa vigilanza e nemmeno in quanto persona giuridica
sovraordinata all’Arcidiocesi o all’Ordine religioso di
appartenenza del reo.
La parte lesa, J.V.D., afferma di aver subito abusi sessuali
all’età di 15-16 anni, quando frequentava la Chiesa Cattolica di
Sant’Alberto a Portland, Oregon. Afferma inoltre che le istituzioni
religiose erano a conoscenza dei comportamenti del prete, tanto che
questi fu trasferito da una parrocchia irlandese alla Chiesa di
Sant’Alberto. Poiché nel frattempo il prete responsabile è
deceduto, il ricorrente cita in giudizio, affinché ne sia affermata
la responsabilità civile, la Santa Sede, l’Arcidiocesi di Portland,
il Vescovo di Chicago e l’Ordine di appartenenza del reo.
La Corte di Appello, preso atto che i fatti non sono contestati,
afferma la propria giurisdizione su Arcidiocesi, Vescovo e Ordine
religioso in quanto enti costituite sulla base delle leggi nazionali
americane. Poiché non è stato sufficientemente dimostrata
l’esistenza di un potere di controllo continuato sull’attività di
tali enti, viene esclusa la giurisdizione sulla Santa Sede per
l’attività dei predetti enti, che restano per la legge americana
persone giuridiche del tutto autonome. Allo stesso modo l’eventuale
accertamento di un omesso controllo sugli atti del sacerdote o
dell’esistenza di un dovere di informare le famiglie che
frequentavano la parrocchia è sottratto al giudice americano,
trattandosi di attività discrezionali come tali ricadenti
nell’ambito delle immunità disposte in favore degli Stati esteri.
La giurisdizione delle Corti statali viene riconosciuta invece nei
confronti della Santa Sede per la sua responsabilità quale datore di
lavoro del ministro di culto, per tutti i comportamenti da questi
tenuti “nell’ambito dell’attività lavorativa”. La Corte,
evidenza come il sacerdote avesse utilizzato la sua posizione di
pastore dei giovani, guida spirituale e confessore del ricorrente e
della sua famiglia per guadagnare la loro fiducia e confidenza,
creando così i presupposti le condizioni favorevoli per la
realizzazioni della condotta criminosa. Ai sensi del _Foreign
Sovereign Immunity Act _le immunità previste dal diritto
internazionale non si applicano al datore di lavoro, e quindi alla
Santa Sede nel caso in oggetto, per i fatti commessi dai propri
dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
(Stesura dell’Abstract a cura del Prof. Nicola Fiorita – Università
degli Studi della Calabria)

Legge 27 maggio 1929, n.810

Legge 27 maggio 1929, n. 810: "Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 130 del 5 giugno 1929) 1. – Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e […]

Sentenza 01 marzo 1971, n.30

L’art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio
pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la
Chiesa cattolica, ma contiene altresi’ un preciso riferimento al
Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha
prodotto diritto; tuttavia, giacche’ esso riconosce allo Stato e alla
Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di
sovranita’, non puo’ avere forza di negare i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta
norma non preclude il controllo di costituzionalita’ delle leggi che
immisero nell’ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi,
potendosene valutare la conformita’ o meno ai principi supremi
dell’ordinamento costituzionale.

Legge 01 giugno 1961, n.512

Legge 1° giugno 1961, n. 512. “Statuto giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato”. TITOLO I: Stato giuridico PARTE I: Disposizioni preliminari Art. 1 Il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze Armate […]

Sentenza 19 aprile 2006, n.1031

La controversia tra privati riguardante l’estensione dei diritti
nascenti da una concessione cimiteriale fuoriesce dall’ambito della
giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo e non può che
trovare tutela innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Laddove
infatti non vengano in rilievo questioni relative al rapporto
pubblicistico con l’ente concedente, ma controversie riguardanti
soggetti privati ed attenenti all’estensione dei diritti soggettivi
relativi all’utilizzo del bene oggetto della concessione, sussiste
infatti la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che in tal caso
non vengono in discussione né il provvedimento, né il rapporto
concessorio in sé, bensì l’estensione delle facoltà che dallo
stesso nascono.

Sentenza 27 gennaio 1994, n.5213

Con la ratifica dell’intesa conclusa con l’Unione delle Chiese
Avventiste del 7 giorno (L. 22 novembre 1988, n. 5169), lo Stato
italiano ha riconosciuto a queste ultime la piena autonomia in materia
di organizzazione interna e, specificamente, in materia “disciplinare
e spirituale”, escludendo dunque ogni possibilità di sindacato
dell’Autorità Giudiziaria in tale ambito. Nel caso specifico la Corte
afferma quindi la carenza di giurisdizione del giudice italiano,
dichiarando precluso ogni sindacato sul provvedimento di espulsione di
un membro della Chiesa Avventista (anche nel caso in cui si limiti ad
un controllo di legittimità alla luce delle stesse norme statutarie),
in quanto tale genere di provvedimento, di carattere
religioso-disciplinare, è espressione della piena autonomia
istituzionale protetta dal principio di “non ingerenza” sancito con la
L. 5169/1988.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni. (Omissis) PARTE I – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE TITOLO III – ORGANI Capo II – Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità (Omissis) Articolo 60 – Ineleggibilità ** 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale: (omissis) […]

Sentenza 22 gennaio 2003, n.3892

La controversia in merito alla validità o all’efficacia dell’atto
costitutivo di una fondazione (nella specie impugnato per simulazione
e per frode alla legge) rientra, anche dopo che sia intervenuto il
provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, nella
giurisdizione del giudice ordinario, poichè il negozio di fondazione
costituisce un atto di autonomia privata, che non partecipa della
natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è
regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme
privatistiche. Inoltre, ove si tratti di una fondazione ecclesiastica,
non è di ostacolo la disposizione dell’art. 20, comma 1, legge 20
maggio 1985, n. 222, perchè tale norma si limita a disciplinare le
modalità con le quali viene recepito nell’ordinamento statuale il
provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime
l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione, senza incidere sulla
distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’ente e
provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica
nell’ambito di quell’ordinamento, dovendosi d’altra parte escludere
che il sindacato sulla validità o sull’efficacia del primo, da
svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato
all’autorità ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione
dell’ente.