Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 aprile 2009, n.2262

Il meccanismo compartecipativo (tra Stato e Santa Sede) nella
selezione del personale cui affidare l’insegnamento della religione
cattolica, frutto di una scelta assunta in sede concordataria, è come
tale non solo non incompatibile con la Costituzione, ma alla stessa
pienamente aderente (lì dove viene costituzionalizzata la fonte
pattizia ai fini della regolazione dei rapporti tra stato e Chiesa,
art. 7 secondo comma). Del resto, il coinvolgimento dell’autorità
ecclesiastica nella scelta dei soggetti cui affidare l’insegnamento
della religione cattolica, lungi dal minare il principio di laicità
dello Stato, ovvero costituire un vulnus al principio di uguaglianza
tra tutte le religioni (art. 8 Cost.), rappresenta una scelta dettata
dalla necessità di individuare, nel rispetto degli accordi pattizi,
il personale che abbia le attitudini per svolgere il delicato compito
di insegnamento della religione cattolica, con ciò non risultando
irragionevole la scelta della istituzione, ad opera del legislatore
provinciale, di un ruolo degli insegnanti di religione al fine di
assolvere il servizio di docenza previo giudizio di idoneità da parte
dell’ordinario diocesano(l.p. n. 5/01). A questo proposito non è
irrilevante osservare che anche il legislatore statale (l.n. 186/03),
sia pur in epoca successiva a quella cui risale la contestata legge
provinciale n. 5/01, ha istituito due distinti ruoli che riguardano il
personale docente di religione cattolica. Con il che restando
confermato, sia pur indirettamente il rilievo secondo cui le modalità
a mezzo delle quali l’ordinamento statuale o locale appronta la
provvista dei docenti di religione cattolica per il disimpegno del
servizio di insegnamento non snaturano il modello di Stato laico
voluto dal Costituente, né accordano alla religione cattolica una
corsia preferenziale rispetto alle altre religioni, atteso che il
presidio contro tale rischio è ampiamente assicurato dalla
configurazione dell’insegnamento stesso in termini di “non-obbligo”
per la platea dei discenti, come messo in luce dalla Corte
Costituzionale fin nella sentenza n. 203 del 1989.

Sentenza 14 aprile 2009, n.2260

La L.P. Trento 9 aprile 2001, n. 5
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2605] non è
costituzionalmente illegittima, con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 20
e 33 della Costituzione, nella parte in cui istituisce posti a tempo
indeterminato per i docenti di religione cattolica (art. 1), nè in
quella recante i requisiti professionali e di servizio del personale
da immettere in ruolo in sede di prima applicazione della legge (art.
7). Al rigaurdo, occorre anzitutto come il principio della laicità
dello Stato non risulti pregiudicato dal riconoscimento
all’autorità ecclesiastica del potere di selezionare (attraverso il
riconoscimento della idoneità da parte dell’ordinario diocesano) il
personale da immettere in ruolo. Il meccanismo compartecipativo nella
selezione del personale cui affidare l’insegnamento della religione
cattolica è infatti frutto di una scelta assunta in sede
concordataria, come tale in sé non solo non incompatibile con la
Costituzione, ma alla stessa pienamente aderente. D’altra parte, il
coinvolgimento dell’autorità ecclesiastica nella scelta dei
soggetti cui affidare l’insegnamento della religione cattolica,
lungi dal minare il suindicato principio di laicità dello Stato,
ovvero costituire un vulnus al principio di uguaglianza tra tutte le
religioni (art. 8, comma 1 Cost.), rappresenta piuttosto una scelta
dettata dalla necessità di individuare, nel rispetto degli accordi
pattizi, il personale che abbia le attitudini per svolgere il delicato
compito di insegnamento della religione cattolica. Ancora, non appare
calzante nemmeno il profilo della ipotizzata lesione dell’art. 33
Cost., e del principio di libertà di insegnamento con esso
presidiato; viene da osservare, infatti, che detto principio conosce
la sua massima espressione proprio con riferimento all’insegnamento
della religione cattolica, considerato che la stessa, in quadro di
generale obbligarietà degli insegnamenti, si configura (proprio in
attuazione della modifica degli accordi concordatari) a guisa di
materia rinunciabile dagli allievi, peraltro senza alcun obbligo di
attendere ad insegnamenti sostitutivi. E, d’altra parte, su tale
configurazione particolare dell’insegnamento religioso non
interferisce la scelta del modello organizzatorio, e quindi la
disposta istituzione di un ruolo stabile dei docenti in luogo del
meccanismo degli incarichi annuali, proprio del precariato in cui
tradizionalmente venivano ad operare gli insegnanti di religione.
Peraltro, non è irrilevante osservare che anche il legislatore
statale (il riferimento è alla legge nazionale n. 186/03), sia pur in
epoca successiva a quella cui risale la contestata legge provinciale
n.5/01), ha istituito due distinti ruoli che riguardano il personale
docente di religione cattolica. Con il che restando confermato, sia
pur indirettamente, il rilievo secondo cui le modalità a mezzo delle
quali l’ordinamento statuale o locale appronta la provvista dei
docenti di religione cattolica per il disimpegno del servizio di
insegnamento non snaturano il modello di Stato laico voluto dal
Costituente, né accordano alla religione cattolica una corsia
preferenziale rispetto alle altre religioni, atteso che il presidio
contro tale rischio è ampiamente assicurato dalla configurazione
dell’insegnamento stesso in termini di non-obbligo per la platea dei
discenti, come messo in luce dalla Corte Costituzionale fin nella
sentenza n. 203 del 1989.
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IN TERMINI ASSOLUTAMENTE CONFORMI SI V. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE
VI, SENTENZE 14 APRILE 2009, NN. 2261, N. 2262 E 2263; NONCHÈ 20
APRILE 2009, NN. 2368, 2369, 2370 E 2371

Sentenza 25 giugno 1999, n.462

La persona che abbia conseguito l’idoneità a ricercatore
universitario confermato ai sensi dell’art. 9, Decreto del Ministero
della pubblica istruzione 22 dicembre 1982, in relazione al Decreto
del Presidene della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non ha titolo
per chiedere l’inquadramento presso l’istituto universitario presso il
quale il soggetto stesso abbia superato il giudizio d’idoneità,
qualora al tempo del giudizio predetto l’istituto non avesse istituito
il relativo ruolo. E’ successivamente tenuto invece a chiedere
l’inquadramento presso altra università non statle nel termine di
trenta giorni decorrenti dal conseguimento dell’idoneità, restandogli
altrimenti preclusa la possibilità di richiedere tale inquadramento
alla propria università al momento successivo dell’istituzione del
ruolo.

Sentenza 07 febbraio 2005, n.849

In ossequio al vigente impianto costituzionale relativo ai rapporti
tra Stato e Chiesa Cattolica, la Legge n. 512 del 1961 – nel
disciplinare lo Stato giuridico del personale dell’assistenza
spirituale alle Forze armate dello Stato – è partita dal postulato
dell’esistenza di due ordinamenti giuridici, quello statale e quello
canonico, fra loro paralleli e reciprocamente intersecantisi senza
prevalenza dell’uno sull’altro, nel tentativo riuscito di assicurare
una sostanziale autonomia degli atti e dei giudizi che si vengono via
via a formare nel corso dei procedimenti avviati da entrambe le
autorità. Al riguardo, in tema di designazione dei cappellani
militari, l’art. 17 della legge suddetta stabilisce che le nomine
siano effettuate con decreto da parte dell’amministrazione statale,
“previa designazione dell’Ordinario Militare”, e l’art. 26 prevede
inoltre, in ordine alle modalità di esercizio di tale potere, che
“l’Ordinario Militare o, per sua delega, il Vicario generale
militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento
a disposizione, compili, entro il mese di gennaio dell’anno
successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate da un giudizio complessivo espresso per le qualifiche di
ottimo, buono, mediocre, insufficiente”. Ai sensi di dette
disposizioni si può dunque escludere che il giudizio in questione sia
in qualche modo vincolato dalle valutazioni eventualmente operate
dall’amministrazione militare, in quell’ottica di “separazione
delle sfere di competenza tra autorità religiosa e statale” sopra
tratteggiata. Da tutto ciò consegue che il provvedimento di congedo a
tempo illimitato, fondato su argomentazioni di esclusiva competenza
dell’Ordinario Militare (il giudizio complessivo de qua), non possa
che risultare del tutto legittimo in quanto motivato in forza di un
diniego sulla cui validità ed efficacia l’amministrazione militare
non ha possibilità di interloquire.