Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 20 novembre 2002, n.514

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli art. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n.
194, sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 31, comma 2, e 32
Cost., nella parte in cui permetterebbero al giudice tutelare,
chiamato ad autorizzare l’interruzione di gravidanza di una minorenne,
di porre in essere una condotta in conflitto con il diritto alla vita,
senza possibilità di sollevare obiezione di coscienza, poichè si
tratta di questione sostanzialmente identica ad altre già dichiarate
manifestamente inammissibili; si deve ribadire che il giudice “a quo”
non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la
decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla
responsabilità della donna, anche se minore di età, costituendo il
provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non
indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell’articolato
procedimento.

Sentenza 21 maggio 1987, n.196

Il provvedimento con cui il giudice tutelare autorizza la gestante
minorenne a decidere l’interruzione della gravidanza – rientrando
negli schemi di integrazione della volonta` del soggetto legalmente
incapace, cui attribuisce facolta` di decidere – rimane estraneo alla
procedura di riscontro delle situazioni di “serio pericolo” al cui
verificarsi e` subordinata la possibilita` di interruzione della
gravidanza nei primi novanta giorni, ne` puo` discostarsi dai relativi
accertamenti compiuti dal personale sanitario ed ausiliario.
Conseguentemente, l’impossibilita`, per il giudice, di sollevare
obiezione di coscienza in relazione al previsto potere di
autorizzazione, non comporta disparita` di trattamento rispetto al
personale sanitario, stante il difetto di omogeneita` nei differenti
stadi della procedura di aborto, in cui il giudice ed i sanitari,
rispettivamente, intervengono.