Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 gennaio 2012, n.263

La controversia avente ad oggetto il contratto d’opera
intellettuale tra un cittadino italiano ed un avvocato rotale,
relativamente alla attività svolta da quest’ultimo innanzi al
Tribunale ecclesiastico, nulla toglie al carattere civilistico del
rapporto “inter partes”, con conseguente giurisdizione del Giudice
italiano.
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CFR. IN OLIR.IT
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 6 luglio 2011, n. 14839
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5661]

Sentenza 05 gennaio 1977, n.1

Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di
proposizioni normative tra l’art. 17 della legge 27 maggio 1929, n.
847 (Disposizioni per l’applicazione del Concordato tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quarto e
seguenti dell’art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l’art.
1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) – per cui e’ da escludere che la
rinunzia dello Stato all’esercizio della giurisdizione a favore
dell’ordinamento canonico nelle cause matrimoniali sia stata resa
operante dall’art. 17, essendosi gia’ prodotta la riserva a favore del
giudice ecclesiastico con la inserzione nel nostro ordinamento
dell’art. 34 Concordato, cosi’ come disposta in forza del citato art.
1 legge 810 del 1929 -, finisce per risultare priva di effetti una
eventuale declaratoria di illegittimita’, con conseguente caducazione,
dell’art. 17 poiche’ rimarrebbe ugualmente ferma l’applicabilita’ dei
precetti contenuti nei predetti commi quarto e seguenti dell’art. 34,
cosi’ come sono stati immessi nell’ordinamento italiano dall’art. 1
della legge 810 del 1929. Pertanto, e’ inammissibile per difetto di
rilevanza la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 17
della legge n. 847 del 1929, sollevata – in riferimento agli artt. 2,
3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. – sotto il profilo che, per effetto
della rinunzia alla giurisdizione, verrebbero resi esecutivi
nell’ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed
autorita’ ecclesiastiche, emessi in violazione dei principi supremi
del nostro ordinamento costituzionale.

Sentenza 11 dicembre 1973, n.175

L’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui da’
esecuzione all’art. 34, commi quattro, cinque e sei del Concordato,
riservando alla giurisdizione ecclesiastica le cause di nullita’ dei
matrimoni concordatari, non contrasta con i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale italiano, i quali non possono essere
lesi dalle norme esecutive dei Patti Lateranensi, che pure hanno una
copertura costituzionale. Invero, pur rappresentando la giurisdizione
elemento costitutivo della sovranita’, un’inderogabilita’ assoluta
della giurisdizione statale non risulta da norme espresse della
Costituzione ne’ e’ deducibile, nella materia civile, dai principi
generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga sono
stabilite da leggi ordinarie (art. 2 c.p.c.; Cost. art. 80).

Sentenza 01 marzo 1971, n.30

L’art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio
pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la
Chiesa cattolica, ma contiene altresi’ un preciso riferimento al
Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha
prodotto diritto; tuttavia, giacche’ esso riconosce allo Stato e alla
Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di
sovranita’, non puo’ avere forza di negare i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta
norma non preclude il controllo di costituzionalita’ delle leggi che
immisero nell’ordinamento interno le clausole dei Patti lateranensi,
potendosene valutare la conformita’ o meno ai principi supremi
dell’ordinamento costituzionale.

Sentenza 12 maggio 2008, n.11802

L’invocazione, innanzi al tribunale civile, della disciplina
civilistica delle cause di nullità matrimoniali porta ad escludere
l’identità del petitum con il giudizio svoltosi avanti al tribunale
ecclesiastico; ciò si evince dalle specificità e diversità
dell’istituto del matrimonio come configurato nei due ordinamenti
giuridici, riconducibili – rispettivamente – alla concezione del
matrimonio quale sacramento, propria del diritto canonico, ed alla
concezione negoziale, propria del diritto civile.

Sentenza 26 febbraio 2004, n.3892

Le controversie circa la validità o l’efficiacia dell’atto
costitutivo di una fondazione rientrano nella giurisdizione del
giudice ordinario, in quanto il negozio di fondazione integra un atto
di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento
amministrativo di riconoscimento. Pertanto, detto negozio deve
ritenersi regolato, sotto il profilo della validità, dalle norme
privatistiche. Tale disposizioni trovano applicazione anche con
riferimento alle fondazioni ecclesiastiche, non risultando – al
riguardo – di ostacolo la previsione di cui all’art. 20, comma 1,
della Legge n. 222 del 1985, la quale si limiita a disciplinare le
modalità di recepimento nell’ordinamento statale dei provvedimenti di
soppressione o estinzione dell’Ente ecclesiastico da parte della
competente Autorità confessionale, senza incidere in alcun modo sulla
distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’Ente e
provvedimento ecclesiastico di creazione o soppressione dello stesso
nel relativo ordinamento.