Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 ottobre 1990, n.9928

Il titolare del cosiddetto “diritto al Banco in Chiesa” non ha tutela
giurisdizionale, davanti al giudice italiano, contro atti
dell’autorità ecclesiastica che ne escludano o menomino l’esercizio
(nella specie, trasferimento del banco in altro luogo, con perdita
della possibilità di assistere alle funzioni con “praeminentia”),
dato che gli atti medesimi ineriscono ad interessi pubblicistici,
nell’ambito della destinazione dell’edificio al culto, e, quindi,
esprimono potere discrezionale e sovrano di detta autorità.
———————————————— Riferimenti
nomarativi: Codice civile art. 832, art. 1168, art. 1170 Costituzione
Repubblica art. 7 Codice procedura civile art. 9, art. 37, art. 100
Legge 25 marzo 1985 n. 121 art. 1, art. 2, art. 5 Legge 20 maggio 1985
n. 222 l.

Sentenza 26 febbraio 1993, n.2415

Il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alla domanda
concernente la risoluzione, a causa della soppressione della relativa
carica, del rapporto di lavoro del segretario generale
dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare
di Malta (Acismom) e le conseguenze patrimoniali dell’allegata
illegittimità di detta risoluzione, tenuto conto che l’esame di
tale controversia implica necessariamente un’indagine ed un
sindacato sull’assetto organizzativo dell’ente, avente
soggettività internazionale, essendo l’attività di detto organo
non limitata alla sfera sanitaria ma strettamente inerente alle
funzioni istituzionali e pubblicistiche (nell’ambito
dell’ordinamento maltese), dell’Acismom.

Sentenza 25 gennaio 1996, n.96

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle cause
di invalidità dei matrimoni contratti da cittadini italiani secondo
le norme canoniche in quanto non è possibile, secondo una
interpretazione letterale o sistematica, individuare nel testo del
Concordato, come modificato dall’Accordo di revisione del 1984,
nessuna norma che preveda la riserva di giurisdizione in favore dei
tribunali ecclesiastici. É inammissibile la domanda di nullità di un
matrimonio concordatario alla stregua dell’art. 122, 2º comma cod.
civ. quando l’azione è proposta dal coniuge che ha indotto
l’altra parte in errore ed al quale per tale motivo, non spetta la
legittimazione attiva.